Libretto e verifiche periodiche
Per gli opportuni approfondimenti si rimanda all’art. 10 del Decreto 7/08/2009, N.143 (in vigore dal 31 Ottobre 2009).
Libretto del tirocinio – Vidimazione semestrale
L'iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico:
a) gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.
Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
Libretto del tirocinio - Colloqui con la commissione “Tirocinio e giovani”
Il Consiglio dell'ordine ha facoltà di accertare la veridicità di quanto riportato sui libretti del tirocinio. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine ne dà notizia al praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi.
La mancata consegna del libretto nei termini previsti è valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori.
Nell’ambito dell’Ordine di Milano, è la Commissione Tirocinio e Giovani ad occuparsi dei colloqui con i tirocinanti.
La convocazione per le verifiche periodiche viene inviata, sia al praticante, sia al dominus. E’ anticipata a mezzo fax e spedita con raccomandata. In caso di impossibilità a partecipare, è necessario che il praticante o il dominus, ne diano preventiva comunicazione tramite fax alla segreteria.
Il codice deontologico approvato in data 9 aprile 2008 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, estende ai praticanti il rispetto di tutte le regole previste dal codice stesso (art. 4, comma 2 - art. 36, comma 5).
Si pone particolare attenzione alle norme previste dall’art. 11, comma 4 (“il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali viene a contatto nell’esercizio della professione”), dall’art.15, comma 1 (“il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi”) per ricordare che il comportamento del tirocinante che non si presenta ai colloqui di verifica senza darne giustificato preavviso in segreteria, se reiterato, potrebbe essere oggetto di procedimento disciplinare nei confronti del tirocinante e del collega interessato in qualità di dominus.