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Venerdì, 3 settembre 2010
 
bullet_greenNoLink.gif COMUNICAZIONE 24 DEL 9/12/2009
  Cara Collega, caro Collega,

pensando di farTi cosa gradita, Ti invio di seguito alcune brevi indicazioni riguardanti il Visto di conformità introdotto dall’art. 10 co.7 D.L. n.78/2009.

Un caro saluto.

Il Segretario
Ugo Pollice



VISTO DI CONFORMITA’


Il visto di conformità (così come previsto dall’art. 35 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241), è stato esteso alla compensazione dei crediti I.V.A. per importi superiori a Euro 15.000,00, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 10 comma 7 D. L. n. 78/2009 (convertito con modifiche dalla L. n. 102/2009).

Richiesta di abilitazione — Istruzioni D.R.E. Lombardia

Per i soggetti che possono avanzare la richiesta di abilitazione per il rilascio del visto di conformità, la Direzione Regionale delle Entrate della regione Lombardia ha rilasciato delle istruzioni operative che potrai trovare al seguente link:
http://lombardia.agenziaentrate.it/site.php?id=6521
In tale pagina potrai trovare:
a) le istruzioni e gli adempimenti operativi per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità http://lombardia.agenziaentrate.it/sites/lombardia/files/public/File/vistoconformita/Visto_conformita_istruzioni_operative.pdf;
b) i requisiti in sintesi http://lombardia.agenziaentrate.it/sites/lombardia/files/public/File/vistoconformita/Visto_conformita_requisiti.pdf;
c) un fac-simile di comunicazione per l’ottenimento dell’abilitazione (in formato pdf)http://lombardia.agenziaentrate.it/sites/lombardia/files/public/File/vistoconformita/Visto_conformita_facsimile_comunicazione_professionista.pdf


  Aspetti di criticità

Da ultimo, si segnalano, per completezza, alcuni aspetti di criticità, per i quali sono auspicabili ulteriori chiarimenti di prassi ministeriale.
a) Estensione e modalità dei controlli da effettuare — allo stato attuale, è attivo da parte del Consiglio Nazionale, un “tavolo tecnico” con i funzionari della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, al fine di definire l’ampiezza e l’estensione dei controlli da effettuare.
b) Responsabilità del professionista — la C.M. n. 134/E del 17/6/2009 prevede per il professionista l’applicazione di una sanzione amministrativa specifica da euro 258,00 a euro 2.582,00 in caso di rilascio di Visto di conformità infedele. In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi è prevista l’inibizione della facoltà di rilasciare il Visto di conformità. Qualora siano riscontrabili violazioni particolarmente gravi è prevista anche la sospensione cautelare dell’attività di assistenza.
In caso di irregolarità contestate al professionista da parte dell’Agenzia delle Entrate , può inoltre essere disposta la revoca all’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, qualora il professionista stesso non elimini la causa delle irregolarità a lui contestate entro novanta giorni dalla contestazione.
c) Sussistenza in capo al professionista di una sorta di “solidarietà passiva” nei confronti dell’Erario per credito IVA inesistente e sanzioni correlate — non sembra configurabile, sulla base delle norme di riferimento del visto di conformità IVA, alcuna ipotesi di “solidarietà passiva” tra il professionista e il cliente nei confronti dell’Erario. In capo al professionista potranno comunque essere contestate solo quelle violazioni tributarie derivanti dalla sua attività di certificazione infedele o irregolare.
d) Controllo ex-post della congruità del massimale di polizza assicurativa da parte dell’Agenzia delle Entrate — si ritiene che la garanzia assicurativa operi a tutela del contribuente e non sembra essere assimilabile ad una garanzia fideiussoria a favore dell’Erario. Non sembrerebbe, dunque, che vi sia alcun controllo ex-post in materia di congruità, salvo il caso di controlli per violazioni particolarmente gravi o ripetute.

Tali aspetti di criticità, in attesa di futuri chiarimenti di prassi, devono tuttavia essere valutati alla luce delle finalità di cui all’art. 10 D.L. n.78/2009, ovvero “consentire all’amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l’esistenza del credito” (cfr. relazione di accompagnamento).
 


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