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Aspetti di criticità
Da ultimo, si segnalano, per completezza, alcuni aspetti di criticità, per i quali sono auspicabili ulteriori chiarimenti di prassi ministeriale. a) Estensione e modalità dei controlli da effettuare allo stato attuale, è attivo da parte del Consiglio Nazionale, un tavolo tecnico con i funzionari della Direzione Centrale dellAgenzia delle Entrate, al fine di definire lampiezza e lestensione dei controlli da effettuare. b) Responsabilità del professionista la C.M. n. 134/E del 17/6/2009 prevede per il professionista lapplicazione di una sanzione amministrativa specifica da euro 258,00 a euro 2.582,00 in caso di rilascio di Visto di conformità infedele. In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi è prevista linibizione della facoltà di rilasciare il Visto di conformità. Qualora siano riscontrabili violazioni particolarmente gravi è prevista anche la sospensione cautelare dellattività di assistenza. In caso di irregolarità contestate al professionista da parte dellAgenzia delle Entrate , può inoltre essere disposta la revoca allabilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, qualora il professionista stesso non elimini la causa delle irregolarità a lui contestate entro novanta giorni dalla contestazione. c) Sussistenza in capo al professionista di una sorta di solidarietà passiva nei confronti dellErario per credito IVA inesistente e sanzioni correlate non sembra configurabile, sulla base delle norme di riferimento del visto di conformità IVA, alcuna ipotesi di solidarietà passiva tra il professionista e il cliente nei confronti dellErario. In capo al professionista potranno comunque essere contestate solo quelle violazioni tributarie derivanti dalla sua attività di certificazione infedele o irregolare. d) Controllo ex-post della congruità del massimale di polizza assicurativa da parte dellAgenzia delle Entrate si ritiene che la garanzia assicurativa operi a tutela del contribuente e non sembra essere assimilabile ad una garanzia fideiussoria a favore dellErario. Non sembrerebbe, dunque, che vi sia alcun controllo ex-post in materia di congruità, salvo il caso di controlli per violazioni particolarmente gravi o ripetute.
Tali aspetti di criticità, in attesa di futuri chiarimenti di prassi, devono tuttavia essere valutati alla luce delle finalità di cui allart. 10 D.L. n.78/2009, ovvero consentire allamministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti lesistenza del credito (cfr. relazione di accompagnamento).
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