Revisori legali “inattivi” e nuovi registri: un intervento di Daniele Bernardi risponde a tutti i quesiti in merito
Il revisore legale che non ha ricoperto incarichi nell’area della revisione legale DEVE partecipare a un corso di aggiornamento prima di ricoprire un nuovo incarico? Alla domanda, di interesse generale, posta da un collega, risponde Daniele Bernardi, Presidente della nostra Commissione Controllo societario con un intervento esauriente e articolato che riguarda a 360 gradi i diversi aspetti delle problematiche inerenti le recenti novità in tema di Revisori legali.
Ecco il testo completo, di sicuro interesse per tutti gli Iscritti
Caro Collega,
ti rispondo per gli aspetti di mia competenza quale Presidente della commissione controllo societario dell’Ordine di Milano.
I regolamenti cui fai riferimento (regolamento n° 16 del 20-2-13, revisori inattivi e regolamento 261/2012 sulla revoca, dimissioni e risoluzione concorsuale dell’incarico di revisore legale), sono una parte del lungo percorso di riforma complessiva della revisione legale dei conti conseguente alla promulgazione del D.Lgs. 39/2010, di recepimento della direttiva comunitaria 2006/43/CE, di cui sono attesi, nel prossimo futuro, ulteriori regolamenti di attuazione (per esempio formazione continua del revisore, definizione di rete e controllo qualità).
Come credo ti sia noto, nel corso del 2012, erano già stati emessi dal MEF i primi tre regolamenti di attuazione della riforma (n.144 modalità di iscrizione e cancellazione, n. 145 requisiti per l’iscrizione e cancellazione e n. 146 istituzione del registro).
Dal 14 settembre 2012 poi il “vecchio” registro dei revisori non esiste più ed è stato istituito e già funzionante il nuovo registro dei revisori legali presso la Ragioneria Generale dello Stato tramite il Ministero Economia e Finanze (MEF), dove ti suggerirei, se non l’hai già fatto, di collegarti http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/ ) e dove potrai trovare utili indicazioni operative (tra l’altro il tuo nuovo numero di iscrizione).
A quest’ultimo proposito ci terrei a tranquillizzarti in quanto, in sede di istituzione del registro e di prima attuazione, tutti gli iscritti al vecchio registro sono automaticamente confluiti nel nuovo registro ed iscritti nella sezione dei revisori attivi.
E’ attesa, ma non è allo stato e non è noto quando sarà resa pubblica, una “determina” della Ragioneria Generale dello Stato a seguito della quale i revisori iscritti saranno tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni informative obbligatorie al registro, in attuazione dei regolamenti già in vigore, tra cui tra l’altro, la scelta di restare iscritti alla sezione degli attivi o di chiedere iscrizione al registro degli inattivi (cui comunque si confluirà se per un triennio consecutivo non sono in corso incarichi di revisione legale o collaborazioni con società di revisione).
Ritengo che la procedura sarà semplice e consisterà nella comunicazione di un format da inviare esclusivamente in via telematica, senza allegazione di alcunché.
In merito, ancora ai quesiti nella tua richiesta, allo stato ti posso comunicare quanto segue.
Corsi di aggiornamento e formazione continua del revisore legale:
I programmi dei corsi di aggiornamento, l’accredito dei docenti e degli enti formatori per la formazione continua saranno direttamente preparati ed a cura dal MEF e dalla Ragioneria dello Stato.
Saranno stipulate convenzioni con associazioni di categoria ed ordini professionali per la materiale tenuta dei corsi e l’attribuzione dei crediti formativi obbligatori, ma allo stato, in attesa del prossimo regolamento sulla formazione, tali corsi non possono ancora essere istituiti e quelli già esistenti e organizzati dagli Ordini non sono riconosciuti a questo fine specifico.
L’Ordine di Milano e la mia commissione hanno posto e continueranno a farlo nel prossimo futuro, su questi temi, una grande attenzione con la organizzazione di numerosi eventi, convegni e corsi di aggiornamento – già tenuti nel recente passato e in calendario nei prossimi mesi - ma, per le ragioni di cui sopra, rispondendo al tuo quesito, questi eventi non sono validi ai fini regolamentari pur consentendo l’acquisizione dei crediti formativi obbligatori per la nostra professione.
Professionisti interessati
I professionisti interessati a queste questioni sono (i dati sono aggregati a livello nazionale), circa 140.000. Si stima che i revisori attivi, quindi con un incarico in corso, siano poco più di 50.000.
Ritengo che la proporzione di cui sopra, ridotta di qualche punto percentuale, sia ascrivibile anche agli iscritti all’Ordine di Milano tenuto conto che nel registro sono iscritti anche numerosi consulenti del lavoro ed avvocati.
Interventi della Professione sugli Organismi pubblici (Ragioneria dello Stato, MEF)
A livello Nazionale la Professione è direttamente coinvolta su questi temi. Tieni conto che la regolamentazione secondaria di cui stiamo disquisendo è costruita con la partecipazione pro-attiva, non di consultazione ma di vera e propria partecipazione alla formazione degli atti, al tavolo ministeriale, del CNDCEC, delle associazioni dei revisori (ASSIREVI) e regulator (CONSOB) tra cui è stata stipulata una specifica convenzione come previsto dal D.Lgs 39/2010.
L’Ordine di Milano non è istituzionalmente coinvolto – la convenzione è con il CNDCEC – ma ha contribuito e contribuisce fornendo materiale di supporto, relazioni tecniche e documenti di consultazione (questi ultimi consultabili anche sul nostro sito nella sezione attività delle commissioni).
Volentieri resto a tua disposizione per ogni ulteriore necessità e chiarimento nel frattempo, se ritieni utile tenerti aggiornato su questi temi, ti invito a partecipare ai lavori della mia commissione o ai corsi che organizziamo.