PILLOLA 16 - 12 dicembre - ACCORDO TERRITORIALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO “MILANO CITTÀ TURISTICA”
Il 6 novembre scorso, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le Organizzazioni sindacali di categoria di Milano hanno sottoscritto l’Accordo Territoriale sui contratti a tempo determinato “Milano Città Turistica” dando attuazione alla regolamentazione sui contratti a tempo determinato regolata dall’art. 75 del CCNL del Terziario.
Le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della Città di Milano potranno assumere lavoratori a tempo determinato in particolari periodi dell’anno, applicando la specifica disciplina prevista per le attività stagionali.
L’accordo consente infatti di andare oltre i limiti di durata nonché poter prorogare e rinnovare i contratti a termine in assenza di causali per un massimo di 36 mesi.
- Ai fini del riconoscimento delrequisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, sono vaildi i contratti che:
1. hanno come luogo di lavoro il Comune di Milano e siano stipulati da datori di lavoro che svolgano le attività con CSC di natura commerciale ( la cui tabella è reperibile nel testo dell’accordo):
Inoltre, i datori di lavoro sopra richiamati potranno stipulare contratti a termine esclusivamente nei seguenti periodi:
a) periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla 3ª domenica di gennaio;
b) periodo pasquale: dalla domenica precedente a quella successiva alla Pasqua;
c) periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre.
2. hanno come luogo di lavoro le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero e siano stipulati da datori di lavoro che partecipano a fiere, eventi, esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al termine delle manifestazioni stesse.
- Condizioni di Applicabilità
L’Accordo Territoriale è applicabile esclusivamentedai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui al punto A) che precede che:
1. siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
2. applicano e rispettano integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario.
3. Versano a Ebiter Milano i contributiprevisti dal CCNL
4. non utilizzano contratti di lavoro intermittente di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e non utilizzano, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015;
5. non svolgono le attività individuatedal D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
6. siano privi di Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Città Metropolitana di Milano. ( In caso di presenza di RSA/RSU interne è prevista l’attivazione di un tavolo di confronto presso la sede di Confcommercio al fine di stipulare un accordo aziendale che recepisca l’Accordo Territoriale)
- Procedura di adesione
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Territoriale devono presentare a Ebiter Milano specifica richiesta di adesione, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 - parte integrante dell’AT - pubblicato sul sito internet di Ebiter Milano (www.ebitermilano.it) - da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC aziendale all’indirizzo info@pec.ebitermilano.it
Ebiter Milano trasmetterà al datore di lavoro una ricevuta di conformità che avrà validità di 1 mese a decorrere dalla data del suo rilascio. Entro tale termine il datore di lavoro dovrà effettuare le assunzioni.
I datori di lavoro dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti all’Accordo Territoriale.
- Disciplina della stagionalità
Ai lavoratori assunti a tempo determinato si applica la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 e più precisamente:
• la durata del contratto a tempo determinato;
• il numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato ;
• gli intervalli temporali previsti per le riassunzioni c.d. stop & go ;
• le causali delle proroghe e dei rinnovi.
I contratti a tempo determinato stipulati, anche per sommatoria, ai sensi dell’Accordo Territoriale non potranno avere una durata complessiva superiore a 36 mesi.
- Diritto di precedenza
Il lavoratore assunto a tempo determinato che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi di lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei predetti rapporti a termine.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
F.Validità
L’Accordo Territoriale scade il 31 gennaio 2021.
Per informazioni più dettagliate si rimanda all’Accordo stesso ed alle Indicazioni Operative rilasciate da Confcommercio