Certificazioni
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lavoro - 25/01/2021

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all'INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio. Chiaramente l’adempimento riguarda nel dettaglio il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

 In caso di autorizzazioni pervenute a ridosso della scadenza i referenti Inps chiariscono quanto segue: “se dovessero esserci casi particolari di autorizzazione fatta poco prima della scadenza o addirittura dopo la scadenza, sarà richiesto d’ufficio di non applicare la scadenza. Si è in attesa di chiarimenti dalla Direzione Centrale in merito ai termini per l’Invio dei modelli SR41 a decorrere dalla ricezione dell’autorizzazione. Precisa che il termine dell’( giugno è  meramente ordinatorio, quindi i modelli non verranno bloccati in automatico ma la sede potrà fare le apposite valutazioni.

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