Leggo la proposta del Presidente Nazionale De Nuccio in merito alla presenza che ci dovrebbe essere nei Consigli degli Ordini territoriali e nel Consiglio Nazionale in tema di genere meno rappresentato e iscritti all'albo di età inferiore ai 45 anni e sinceramente, mi chiedo se non dovremmo anche noi, nella stesura delle regole, applicare la tanto agognata semplificazione che chiediamo al nostro Legislatore.
Per chi legge riporto il testo vigente dell'art.21:
'Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due
quinti, arrotondata per difetto."
Semplice, lineare, la cui interpretazione non suscita dubbi ed i cui obiettivi sono comprensibili anche ai meno attenti.
Gli effetti di modifica normativa?
Altrettanto facilmente misurabili: le componenti femminili dei Consigli sono salite al 39% circa a fronte di una
percentuale di circa il 28% nel precedente mandato
Anche laddove non vi è (ovviamente) il vincolo, e cioè nella nomina del presidente, le donne sono aumentate dal 10% circa al 15% circa, probabilmente anche per un "effetto traino".
Passiamo ora al testo proposto ed in discussione.
Si legge all'art. 21 della bozza del CN:
"(omissis)e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi e quello generazionale. Al genere meno rappresentato e agli iscritti all'albo con età inferiore a 45 anni è attribuita
complessivamente una quota non inferiore a quelle calcolate sul totale degli iscritti all'albo e all'elenco speciale alla data di convocazione dell'assemblea elettorale. In
ogni caso al genere meno rappresentato o agli iscritti all'albo con età inferiore a 45 anni deve essere riservata una quota non inferiore ad un terzo degli iscritti all'albo e
all'elenco speciale alla data di convocazione
dell'assemblea elettorale"
Non sfugge l'insieme dei dubbi interpretativi che possono sorgere da una simile previsione, confermati anche in sede
di confronto con altri Colleghi.
La quota riservata può essere composta solo da under 45 senza tener conto del genere meno rappresentato? oppure viene usata la percentuale maggiore fra le due (ma sarebbe una follia!)…..negli under 45 per il calcolo si devono togliere coloro che già sono nel genere meno rappresentato oppure viceversa?
Tutte domande lecite le cui risposte aprona scenari molto differenti.
Solo per questo la proposta dovrebbe essere bocciata lasciando il testo invariato o prevedendo, tuttalpiù, che perlomeno un componente della lista rispetti il requisito
generazionale.
Ma ciò che lascia perplessi, e che nella revisione emerge con evidenza, è una confusione di fondo tra la nozione di
Parità di genere e quella di Pari Opportunità.
La Parità di genere, sancita dalla Costituzione, si riferisce alprincipio imprescindibile di uguaglianza tra uomini donne,.per promuovere la giustizia sociale e combattere le discriminazioni basate sul genere.
Un principio fondante, dunque, il cui mancato rispetto ha condotto all'annullamento delle nostre elezioni per un regolamento che non prevedeva una rappresentanza di genere nelle liste.
Le "pari opportunità" possono, invece essere considerate più come un impegno della collettività a garantire che tutti
abbiano le stesse opportunità divalorizzare sé stessi e di realizzare il proprio potenziale, indipendentemente da caratteristiche come il genere, ľ'età, lorigine etnica o altre
forme di diversità. Questo nella consapevolezza che deve essere garantito un accesso equo e non discriminatorio alle risorse e alle opportunità, consentendo a ciascun individuo di svilupparsi e crescere in modo pienamente soddisfacente.
Tanto è vera la differenza che la presenza del genere meno rappresentato è un obbligo che non può essere violato, mentre la previsione di vincoli per un equilibrio generazionale noll.
Ampliare, come si vuole nella nuova versione, il concetto passando dalla stesura attuale di tutela di un principio costituzionale ad una più ampia strategia di perseguimento di "pari opportunità' condurrebbe a porsi molte domande.
Ad esempio, perché proprio 45 anni come scelta (è una età che non mi pare possa essere definita "giovane" tout court)?
Perché non sono inserite anche altre categorie che sono discriminate sul lavoro come coloro che vivono una disabilità (che ppa ragione, vengono affiancati nelle politiche condotte in tema di pari opportunità)?
Perché non prevedere la presenza nelle liste del CN di quote di rappresentanza d Ordini territoriali di piccole, medie e grandi dimensioni?
Insomma ben ha fatto il Legislatore a imporre come vincolo il rispetto solo del dettato costituzionale inserendo, però, in aggiunta, la creazione di un nuovo Organo elettivo come il Comitato pari Opportunità per accrescere, all'interno della professione, l'impegno in politiche di valorizzazione degli iscritti con meno possibilità di crescita.
Forse una soluzione sarebbe quella di prevedere proprio nelle elezioni di questo Comitato il rispetto di un equilibrio generazionale.
Ed allora alla luce di quanto detto perché complicare in modo così arzigogolato le cose?
In tutto il testo proposto del DIgs. 139/05, del resto, emerge una voglia di innovare che non si capisce bene a quale vision si ispiri a quali risultati si desideri giungere...ma su questo vi sarà ben occasione di discuterne con altri approfondimenti!
Per ora mi limito a sottolineare che personalmente l'articolo 21 lo lascerei così, tuttalpiù ( senza parlare di equilibrio generazionale che poco o nulla vuol dire in questo ambito) prevedendo che almeno uno dei componenti della lista (di qualsiasi genere sia) rispetti il vincolo di età, ad esempio dei 34 anni ( limite che darebbe un senso alla scelta poiché utilizzato in ltalia dalle istituzioni, anche ai fini statistici, per considerare un individuo giovane).
Modificherei, invece, le regole previste per il Comitato pari opportunità, prevedendo in esso il rispetto di un equilibrio
generazionale ed attribuendo anche una maggiore rilevanza (soprattutto a livellogenerazionale ed attribuendo anche unamaggiore rilevanza (soprattutto a livello nazionale) rispetto a quella, a mio parere troppo marginale, attribuita attualmente ad esso.
Linkall'articolo: https://economisti.online/2024/08/21/riforma-del-dlgs-139-05-e-parita-di-genere/