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Press area - 12/12/2024

Spettabile Redazione, devo dire che in questo periodo leggo, spesso, articoli sulla riforma della nostra legge istitutiva che enfatizzano le novità introdotte dalla proposta del CN, senza, peraltro, dare voce a chi su questa proposta ha molte perplessità. Un ultimo esempio è un recente articolo il cui titolo sanciva che nella riforma sarebbero ridotte le cause di incompatibilità. Essendo presidente della Commissione albo dell'ODCEC di Milano che da tempo affronta per i colleghi questa tematica ritengo doveroso alcune precisazioni che le chiedo di pubblicare, stante l'attenzione che la vostra testata ha verso questi temi e la serietà e autorevolezza che godete presso la nostra categoria. In primo luogo preme sottolineare che non è una novità la possibilità di svolgere in contemporanea le attività di commercialista e quella di amministratore di aziende famigliari ricevute in eredità. Tale condizione, infatti, è già oggi possibile, citata e tollerabile sempre nelle note interpretative del 2012 per 6 mesi... Questa, quindi, non si può definire una novità, ma una semplice precisazione con un prolungamento di una condizione già in essere. Al limite ciò che vi è di diverso è un prolungamento da 6 mesi a 36 mesi, ma si mantengono le regole di incompatibilità che c'erano una volta collegate al voler evitare il fallimento del professionista. Condizione, oggi, superata dal Codice della crisi e dell'insolvenza. Un dubbio sorge, poi, leggendo la proposta, poiché il testo prevede che l'incompatibilità sia altresì esclusa qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. In questo caso, se l'incarico di amministratore, diciamo dell'impresa di famiglia, dove l'iscritto non è proprietario di alcuna quota di capitale, è conferito da mandato di un famigliare, sarà ritenuto valido? O siamo già subito di fronte a una necessaria richiesta di chiarimenti prima ancora che la norma sia licenziata? Ridondante è, poi, l'incompatibilità di cui al comma 1 lettera b), "altresì esclusa qualora l'iscritto sia socio di una società tra professionisti, anche multidisciplinare, costituita e operante nel rispetto delle prescrizioni di legge", in quanto l'istituzione delle STP ha lo scopo di svolgere l'attività professionale sotto forma societaria. All'articolo 12 si prescrive: "L'Ordine assicura l'aggiornamento dell'Albo e comunica tempestivamente al Consiglio nazionale le variazioni apportate per via telematica; verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti". Tale incombenza per gli ordini con maggiore numerosità di iscritti, esempio Milano, Roma Napoli Torino, ecc. risulta impraticabile salvo utilizzare la metodologia "A campione". In conclusione nel testo di riforma non vi è nessun concreto alleggerimento delle incompatibilità, nessuna riflessione sul mutamento concreto di contesto che rende obsoleta la norma così come specificata e nemmeno un accenno di novità, ma solo qualche correzione che, in alcuni punti complica e non semplifica questo ambito che costituisce uno dei fattori che rende poco attrattiva la nostra professione.  

Antonietta Spinella Presidente della Commissione Albo dell'ODCEC di Milano.

https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=1033177

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