Oggetto professionale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, OTTENUTE LE EVENTUALI NECESSARIE ISCRIZIONI, ABILITAZIONI, CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE L'ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E DELLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RISERVATE E CONSENTITE DALLA LEGGE AGLI ISCRITTI PRESSO L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, ANCHE CON RIGUARDO ALL'ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, NONCHE' PRESSO L'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DA PARTE DEI SOCI PROFESSIONISTI ISCRITTI A DETTI ORDINI; E' DICHIARATO COME PREVALENTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E DELLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RISERVATE E CONSENTITE DALLA LEGGE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. NELL'ESECUZIONE DELLA SUDDETTA ATTIVITA' LA SOCIETA' DOVRA' GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DA SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA, PROCEDENDO NEL RISPETTO DI LEGGE. NELL'ESECUZIONE DI CIASCUN INCARICO LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI CHE AGIRANNO SOTTO LA DIREZIONE E LA RESPONSABILITA' DEI SOCI PROFESSIONISTI A CUI L'INCARICO E' ATTRIBUITO; IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA', OVE RICORRANO SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, LA SOCIETA' POTRA' FARE RICORSO A SOSTITUTI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O CHE NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO, NEI LIMITI DI LEGGE. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE: - ASSUMERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', NEI LIMITI DI LEGGE E COMUNQUE NEL RISPETTO DELL'ART. 2361 C.C., PURCHE' CIO' NON DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE DI CUI SOPRA; - COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI NECESSARIE O UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PURCHE' NEI LIMITI DELLA STRUMENTALITA' ALLE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE DI CUI SOPRA, E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI QUELLE PREVISTE DALL'ART. 106 DEL D.LGS. 385/1993 E INFINE DI TUTTE LE ULTERIORI ATTIVITA' CHE RISULTINO VIETATE O PRECLUSE SECONDO LA NORMATIVA PRO TEMPORE VIGENTE.