Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento

La finalità del procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche ed in particolare il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative di cui al D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2021), ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, è concesso, con l'ausilio degli OCC, di formulare alternativamente una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, esdebitazione del debitore incapiente o liquidazione controllata del patrimonio.

Utilizzando una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza ad un provvedimento giudiziale, si potrà beneficiare nel caso anche di una sospensione e/o blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore, a vantaggio di una miglior ricomposizione della crisi da sovraindebitamento a tutela del soggetto sovraindebitato e nell’interesse di una regolata definizione dei diritti dei creditori.

O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Il Ministero della Giustizia, in data 05 ottobre 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo al numero progressivo 82, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Per contattare la segreteria OCC: sovraindebitamento@odcec.mi.it

Elenco dei Gestori della Crisi

Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Milano, compilando l’apposita domanda e inviandola all'indirizzo pec: occ@pec.odcec.mi.it.
Si richiama l’attenzione degli interessati alla normativa vigente per tempo.

Modulistica per gli utenti

Gli interessati alla nomina di un Gestore della Crisi possono trovare la modulistica necessaria nella sezione sottostante.

La richiesta deve essere inviata via pec all’indirizzo occ@pec.odcec.mi.it.

Prima di inoltrare domanda di nomina, si prega di inviare via mail all’indirizzo pagamenti@odcec.mi.it richiesta di emissione del bollettino PagoPA per il pagamento dei diritti di segreteria, avendo cura di allegare documentazione necessaria all’emissione del bollettino stesso, ovvero documento di identità e codice fiscale del soggetto sovraindebitato o del legale rappresentante, in caso di società o ente, ed indicazione della attuale residenza anagrafica o sede legale.

Si ricorda che la residenza (o sede legale) deve essere in uno dei comuni di competenza del circondario del Tribunale di Milano (https://tribunale-milano.giustizia.it/index.phtml?Id_VMenu=354).

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