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Commissioni - 01/10/2021

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, il Ministero del Lavoro ha previsto una procedura - DURC di congruità - per la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione delle opere edili, in sostanza permette di controllare se la manodopera impiegata sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso contrario, invita le imprese ad attuare dei correttivi.

Le disposizioni del D.M. 143 del 25/06/2021 si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a partire dal 1° novembre.

Come anticipato, la procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatariein appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • lavori pubblici;
  • lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.

Procedura

La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente:

- riceve le informazioni dichiarate dall’impresa principale con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie,

- effettua un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa egli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, riportata di seguito.




 

Al di sotto di tali limiti scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.

In caso di esito positivo della verifica, l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Regolarizzazione in caso di esito negativo della verifica di congruità

Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa Edile di riferimento.

L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:

  • entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
  • superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).


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