Oggetto professionale
L'ESERCIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO DELLE PROFESSIONI CONTABILI, FISCALI E LEGALI ED IN PARTICOLARE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI RIFERIBILI ALLE SEGUENTI ATTIVITA': ADEMPIMENTI CONTABILI (TENUTA DELLA CONTABILITA') E FISCALI; ATTIVITA' DI CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE; CONTENZIOSO TRIBUTARIO; CONSULENZA AZIENDALE, CONTABILE E FISCALE; ATTIVITA' DI PARERISTICA CONTABILE, FISCALE E LEGALE; ASSISTENZA ALLE PROCEDURE CONCORSUALI ANCHE CON L'EFFETTUAZIONE DI PIANI ATTESTATI E DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO; ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO, NONCHE' L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ECONOMICHE INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SIANO STRUMENTALI E FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, TRA LE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'AFFITTO, LA PERMUTA, LA DIVISIONE ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO DI BENI MOBILI E IMMOBILI; LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE; LA STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI LEASING, MUTUO ANCHE IPOTECARIO, L'APERTURA DI CREDITO E FINANZIAMENTO IN GENERE DAL LATO PASSIVO; IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI PER PROPRIE OBBLIGAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' E IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO ESCLUSO LO SCOPO DI COLLOCAMENTO, LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E L'ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN GENERE. LA SOCIETA' IN OGNI CASO NON POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE E FINANZIARIA, DI GESTIONE FIDUCIARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' LA SOCIETA' DOVRA' GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DA SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA, PROCEDENDO NEL RISPETTO DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34. NELL'ESECUZIONE DI CIASCUN INCARICO LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI CHE AGIRANNO SOTTO LA DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEI SOCI PROFESSIONISTI CUI L'INCARICO E' ATTRIBUITO ED IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA', OVE RICORRANO SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, POTRA' FARE RICORSO A SOSTITUTI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2361 C.C., PURCHE' CIO' NON DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E AVVOCATO, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 28 GIUGNO 2005 N. 139, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE E UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE PURCHE' NEI LIMITI DELLA STRUMENTALITA' DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI ATTIVITA' INTRINSECAMENTE COMMERCIALI, NONCHE' DELLE OPERAZIONI INERENTI LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI QUELLE PREVISTE DALL'ART. 106, D.LGS. N. 385/1993 ED INFINE DI TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI CHE RISULTINO VIETATE DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE. LE ATTIVITA' PROFESSIONALI CHE LA SOCIETA' SVOLGERA', DOVRANNO ESSERE ESEGUITE UNICAMENTE DAI SOCI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI. IL CONFERIMENTO E L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI DOVRANNO AVVENIRE IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013 N. 34. FATTO SALVO DIVERSO ACCORDO FRA I SOCI PROFESSIONISTI, CIASCUN SOCIO SI IMPEGNA A CONFERIRE NELLA SOCIETA' LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE E GLI INCARICHI E MANDATI CHE ABBIA RICEVUTO DAI CLIENTI, IN ORDINE A PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE. ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI ANCHE I COMPENSI DERIVANTI DALLE CARICHE DI SINDACO EFFETTIVO, REVISORE LEGALE DEI CONTI, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, DI AVVOCATO O DI AMMINISTRATORE DI SOCIETA', GLI INCARICHI CONFERITI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED I DIRITTI DI AUTORE, FATTE SALVE LE ECCEZIONI CHE I SOCI CONCORDERANNO TRA DI LORO. AI SENSI DELL'ART. 4, LETTERA C-BIS DELLA LEGGE N. 183/2011, LA SOCIETA' DOVRA' STIPULARE APPOSITA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI EVENTUALMENTE CAUSATI AI CLIENTI DAI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E DAI LORO COLLABORATORI/DIPENDENTI. NELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, I SOCI PROFESSIONISTI DEVONO RENDERE NOTA AI TERZI LA LORO APPARTENENZA ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI. CIASCUN INCARICO PROFESSIONALE DOVRA' ESSERE REDATTO PER ISCRITTO; IL MANDATO DOVRA' CONTENERE L'INDICAZIONE DEL SOCIO PROFESSIONISTA DESIGNATO DAL CLIENTE.