Oggetto professionale
LA SOCIETA' SVOLGE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI E INTELLETTUALI CHE FORMANO OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE, RISERVATE O CONSENTITE DALLA LEGGE AI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE. NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' LA SOCIETA' DOVRA' GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DA SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA, PROCEDENDO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. NELL'ESECUZIONE DI CIASCUN INCARICO LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI CHE AGIRANNO SOTTO LA DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEI SOCI PROFESSIONISTI CUI L'INCARICO E' ATTRIBUITO E IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA', OVE RICORRANO SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, POTRA' FAR RICORSO A SOSTITUTI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2361 DEL CODICE CIVILE, PURCHE' CIO' NON DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 28 GIUGNO 2005 N. 139, NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI NECESSARIE O UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE PURCHE' NEI LIMITI DELLA STRUMENTALITA' ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE. 2. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI MERAMENTE ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO. 3. AL FINE ESCLUSIVO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE STRUMENTALMENTE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, NONCHE' PRESTARE FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE, REALI E PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI DEBITI DI TERZI. 4. L'ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE SARA' ESERCITATA ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI APPOSITI ALBI. LA DESIGNAZIONE DEL SOCIO PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVIENE DA PARTE DELLA SOCIETA' SU INDICAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE AL MOMENTO DELLA FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE O, IN MANCANZA, E' PREVIAMENTE COMUNICATA PER ISCRITTO A QUEST'ULTIMO. AL FINE DI GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DAI SOLI SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA, SONO IMPOSTI ALLA SOCIETA' OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL CLIENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7 DEL PRESENTE STATUTO.