Oggetto professionale
NELL'OSSERVANZA DELLE NORME APPLICABILI, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN VIA PREVALENTE DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE LE LEGGI VIGENTI CONSENTONO A COLORO CHE SONO ISCRITTI AGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E/O REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DI CUI AL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROPRIE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, NONCHE', IN VIA NON PREVALENTE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CHE FORMANO OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (E' FATTA COMUNQUE PRECISAZIONE CHE LA SOCIETA' NON SARA' IN NESSUN CASO DESTINATA ALL'ISCRIZIONE PRESSO L'ALBO DEGLI AVVOCATI). LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI ECONOMICHE INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI CHE SIANO STRUMENTALI E FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. SE CONSENTITO DALLA LEGGE, LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' E IMPRESE COSTITUITE O COSTITUENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO, ESCLUSO LO SCOPO DI COLLOCAMENTO, LA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI E L'ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN GENERE. LA SOCIETA' IN OGNI CASO NON POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE E FINANZIARIA, DI GESTIONE FIDUCIARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. NEL CASO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE, RESTA FERMO IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. L'INCARICO POTRA' ESSERE SVOLTO SOLTANTO DA SOCI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SPECIFICA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DAL CLIENTE, I QUALI ASSICURANO PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO LA PIENA INDIPENDENZA E IMPARZIALITA', DICHIARANDO POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE O INCOMPATIBILITA', INIZIALI O SOPRAVVENUTI. NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO RICEVUTO DALLA SOCIETA', IL SOCIO PROFESSIONISTA POTRA' AVVALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITA', DELLA COLLABORAZIONE DI PROFESSIONISTI AUSILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI AFFIDATI E COME TALE IDENTIFICATI IN APPOSITO ELENCO REDATTO E AGGIORNATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.