Oggetto professionale
NELL'OSSERVANZA DELLE NORME APPLICABILI, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN FORMA SOCIETARIA DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E QUALUNQUE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE CHE LE LEGGI ED I REGOLAMENTI VIGENTI CONSENTONO AGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E/O AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DI CUI AL D. LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICHE; DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROPRIE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, NONCHE' DELLA CONSULENZA LEGALE CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DELLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 247. TALI ATTIVITA' SARANNO SVOLTE IN VIA ESCLUSIVA DAI SOCI PROFESSIONISTI (COME DI SEGUITO DEFINITI, ANCHE AL SINGOLARE OVE IL CONTESTO LO RICHIEDA). A QUESTI FINI, LA DESIGNAZIONE DEL SOCIO PROFESSIONISTA POTRA' ESSERE COMPIUTA DAL CLIENTE, IDONEAMENTE INFORMATO PER ISCRITTO IN VIA PREVENTIVA AI SENSI DI LEGGE; IN MANCANZA DI TALE DESIGNAZIONE, LA SOCIETA' COMUNICHERA' PREVENTIVAMENTE PER ISCRITTO AL CLIENTE IL NOMINATIVO DEL SOCIO O DEI SOCI PROFESSIONISTI INCARICATI. NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO RICEVUTO, IL SOCIO PROFESSIONISTA POTRA' AVVALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITA', DELLA COLLABORAZIONE E DELLE COMPETENZE DI ALTRI STUDI PROFESSIONALI, COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, DI SINGOLI PROFESSIONISTI ESTERNI, DI SOCIETA' DI SERVIZI NONCHE' DI AUSILIARI E, SOLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI ATTIVITA', CARATTERIZZATE DA SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, POTRA' AVVALERSI DI SOSTITUTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA, DA COMUNICARE AI CLIENTI AI SENSI DI LEGGE. E' FATTO SALVO L'EVENTUALE DISSENSO DEL CLIENTE, DA COMUNICARSI PER ISCRITTO AI SENSI DI LEGGE. LA SOCIETA' FORNIRA' INOLTRE AL CLIENTE LE NECESSARIE INFORMAZIONI SULL'ESISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE TRA CLIENTE E SOCIETA', CHE SIANO ANCHE DETERMINATE DALLA PRESENZA DI SOCI CON FINALITA' DI INVESTIMENTO. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO, CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. TUTTE LE PREDETTE ATTIVITA' DEBBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI.