Certificazioni
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ICIM
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Commissioni - 10/02/2022

A partire dal 15 ottobre 2021, anche l’accesso allo studio professionale per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e a qualsiasi titolo, è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde.
Pertanto, “…il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda …” ; il personale interessato da tale processo di verifica deve essere opportunamente informato sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa. (vedi nomina incaricato allegata)

Possono comunque sussistere tre diversi casi:

  • Il soggetto accede allo studio professionale non per lavorare ma per chiedere una consulenza (cliente): il Datore di Lavoro, non ha l’obbligo di verifica green pass, anche se alcune associazioni asseriscono e consigliano il contrario.
  • Il soggetto accede allo studio professionale per svolgere una attività lavorativa saltuaria: il Datore di Lavoro, ha l’obbligo di verifica green pass.
  • Il soggetto accede allo studio professionale per svolgere una attività lavorativa continuativa: il Datore di Lavoro ha l’obbligo di verifica green pass con la possibilità assegnata ai lavoratori, ai sensi della legge 19 novembre 2021 n° 165 di “ … di consegnare al  proprio  datore  di lavoro  copia  della  propria  certificazione   verde   COVID-19.   I lavoratori che consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la durata della relativa validità,  sono  esonerati  dai  controlli  da parte dei rispettivi datori di lavoro. …”
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