Commissioni
- 10/02/2022
A partire dal 15 ottobre 2021, anche l’accesso allo studio professionale per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e a qualsiasi titolo, è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde.
Pertanto, “…il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda …” ; il personale interessato da tale processo di verifica deve essere opportunamente informato sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa. (vedi nomina incaricato allegata)
Possono comunque sussistere tre diversi casi:
- Il soggetto accede allo studio professionale non per lavorare ma per chiedere una consulenza (cliente): il Datore di Lavoro, non ha l’obbligo di verifica green pass, anche se alcune associazioni asseriscono e consigliano il contrario.
- Il soggetto accede allo studio professionale per svolgere una attività lavorativa saltuaria: il Datore di Lavoro, ha l’obbligo di verifica green pass.
- Il soggetto accede allo studio professionale per svolgere una attività lavorativa continuativa: il Datore di Lavoro ha l’obbligo di verifica green pass con la possibilità assegnata ai lavoratori, ai sensi della legge 19 novembre 2021 n° 165 di “ … di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. …”