tribunale di Milano - 11/02/2021

Il debitore esecutato si reca in cancelleria per accedere alla conversione del pignoramento ex art. 495 cpc chiedendo la modalità operativa da remoto.

La cancelleria consegna al debitore un foglio di istruzioni.

Il debitore esecutato apre il conto corrente da remoto, utilizzando se possibile un’apposita tipologia prevista tra i servizi della Banca (ciò permetterebbe alla Banca di concentrare il servizio in esame in una sola filiale, e al Tribunale di avere preferibilmente un unico referente per ogni necessità di comunicazione). In caso di impossibilità di apertura da remoto, si segnala che l’apertura in presenza potrebbe ugualmente essere concentrata in un’unica filiale. In fase di sperimentazione la conversione sarebbe attuata solo per le procedure di esecuzione immobiliare, che attualmente comporta mediamente sette accessi in cancelleria al mese (si intende solo per l’ammissione alla conversione, dato che i pagamenti rateali avverrebbero in seguito solo da remoto).

Il conto corrente dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1) intestazione al debitore e indicazione del numero di RGE della procedura, ossia

COGNOME NOME DEL DEBITORE – RGE numero/anno

2) vincolo all’ordine del giudice;

3) impossibilità di disporre delle somme da parte del debitore esecutato, che potrà solo oridnare bonifici a favore del conto (senza che occorra consentirgli l’interrogazione del conto);

4) possibilità solo per la cancelleria del Tribunale di interrogare il conto on line, per il tramite dei soggetti che verranno specificamente indicati. La Banca darà al soggetto indicato le credenziali per l’interrogazione del saldo (unica chiave di accesso per tutti i conti aperti con questa finalità); la cancelleria provvederà poi a inserire l’estratto conto nel fascicolo della procedura alla vigilia della udienza di verifica semestrale

5) per la distribuzione ai creditori che avviene ogni sei mesi: l’avvocato del creditore invia a mezzo PEC alla Banca la richiesta di bonifico al creditore suo assistito allegando:

a) il duplicato informatico del provvedimento di assegnazione delle somme emesso dal giudice dell’esecuzione. Si sottolinea che il duplicato informatico è un atto in originale, con firma digitale controllabile grazie ad apposito software; si precisa che nel provvedimento del g.e. sarà indicato il nominativo dell’avvocato legittimato alla riscossione per conto del creditore (ad es.: “il G.E. assegna al creditore TIZIO la somma di Euro… che verrà svincolata dal conto corrente della conversione e accreditata con bonifico bancario sul conto corrente intestato al creditore TIZIO – c.f. XXXXXX12X34X567X, con causale “rata di conversione del pignoramento”, tramite l’Avv. CAIO che l’assiste nel processo esecutivo, il quale invierà alla Banca a mezzo PEC (….) le coordinate bancarie del conto corrente intestato al creditore TIZIO unitamente al duplicato informatico del presente provvedimento”); in tal modo il controllo dell’esistenza della procura in capo all’avvocato che chiede l’operazione viene effettuato dal giudice dell’esecuzione, e non dalla Banca

b) l’indicazione delle coordinate bancarie del conto di destinazione; il dato verrà scambiato solo tra l’avvocato e la Banca, che comunque controllerà che l’IBAN corrisponda all’intestazione dichiarata nel provvedimento

6) la Banca provvede a eseguire i bonifici a favore del creditore (o dei creditori)

7) in caso di mancato pagamento delle rate di conversione alle scadenze,

- il giudice dell’esecuzione con ordinanza dichiara che il debitore è decaduto dalla conversione, dispone che le somme eventualmente ancora depositate sul conto corrente siano accreditate su altro conto intestato alla procedura, e nomina un custode nella procedura medesima indicando la PEC di quest’ultimo

- il custode indicato nell’ordinanza invia alla Banca il duplicato informatico dell’ordinanza del giudice che contiene la sua nomina e le disposizioni sulle somme eventualmente giacenti sul conto, e in adempimento di dette disposizioni chiede alla Banca l’estinzione del conto acceso per la conversione del pignoramento, previa esecuzione del bonifico a favore di un nuovo conto intestato alla procedura esecutiva, di cui fornirà le coordinate bancarie. 

8) in caso di integrale pagamento del debito, il soggetto indicato dalla cancelleria del Tribunale invia a mezzo PEC alla Banca il provvedimento del giudice dell’esecuzione in duplicato informatico, in cui si dà atto dell’avvenuto pagamento integrale del debito, e si ordina l’estinzione del conto

9) per il caso di disinteresse delle parti, che sarà verificato all’udienza di verifica semestrale, e/o di giacenza di residue somme sul conto corrente (eventualità molto rara) il giudice dell’esecuzione darà disposizione affinché la Banca emetta assegno circolare di importo pari alla somma eventualmente ancora depositata sul conto, intestato a “Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta” con contestuale comunicazione del numero della procedura esecutiva e del nome del debitore (come da intestazione del conto corrente) alla cancelleria, a mezzo PEC, all’indirizzo [che verrà comunicato].

Un autista del Tribunale andrà a ritirare l’assegno (o gli assegni se più di uno).

La cancelleria provvederà al deposito della somma di cui all’assegno su un libretto di deposito giudiziario.

Il soggetto legittimato alla riscossione potrà svincolare le somme al modello 1. 

9) in caso di estinzione anticipata della procedura (ad es. ex art. 631 cpc) la cancelleria invierà a mezzo PEC alla Banca il provvedimento del giudice dell’esecuzione che darà istruzioni sulla destinazione delle somme come da punti 7-8)

10) previsione di un costo forfettario per tutta la durata del conto corrente, identico per tutti i casi, in modo che si possa dare previa informazione al debitore esecutato del costo certo e complessivo che dovrà sostenere.

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