Oggetto professionale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA, IN VIA ESCLUSIVA, DI TUTTE LE ATTIVITA' PROPRIE E DI QUELLE CHE IN FUTURO POSSANO RIENTRARE NELL'ALVEO DELLE PROFESSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ANCHE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO. ESSA POTRA' COMPIERE, IN FORMA COMUNQUE NON PREVALENTE, QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE, E, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, FINANZIARIA, RITENUTA NECESSARIA ED UTILE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' CONTRARRE MUTUI ANCHE FONDIARI E FINANZIAMENTI, NORMALI E/O AGEVOLATI, ASSISTITI O MENO DA GARANZIE REALI. ARTICOLO 2 BIS) LA SOCIETA' EFFETTUA LE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO I SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DI DETTE ATTIVITA'. IL TUTTO NEL RISPETTO DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34. LA DESIGNAZIONE DEL SOCIO PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVIENE DA PARTE DELLA SOCIETA' SU INDICAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE AL MOMENTO DELLA FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE O, IN MANCANZA, E' PREVIAMENTE COMUNICATA PER ISCRITTO A QUEST'ULTIMO. NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE, LA SOCIETA' PUO' IN QUALSIASI MOMENTO SOSTITUIRE IL SOCIO PROFESSIONISTA RESPONSABILE PER LE PRESTAZIONI, PREVIA COMUNICAZIONE SCRITTA AL CLIENTE. AI FINI DI QUANTO SOPRA, LA SOCIETA' PROVVEDE, AL MOMENTO DEL PRIMO CONTATTO CON IL CLIENTE E COMUNQUE PRIMA DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, A FORNIRE A QUEST'ULTIMO PER SCRITTO, ANCHE TRAMITE I SOCI PROFESSIONISTI, TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTI LA PROFESSIONE DI CUI ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA DAL CLIENTE, IVI INCLUSE QUELLE INERENTI L'ESISTENZA DI POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE TRA IL CLIENTE E LA SOCIETA'. LE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI TRA I VARI SOCI PROFESSIONISTI SONO STABILITE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. IL SOCIO PROFESSIONISTA A CUI LA SOCIETA' AFFIDI LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO, PUO' AVVALERSI, SOTTO LA SUA DIREZIONE E RESPONSABILITA', DELLA COLLABORAZIONE DI SOSTITUTI E AUSILIARI, I CUI NOMINATIVI SONO COMUNICATI PER ISCRITTO AL CLIENTE E CHE SI INTENDONO APPROVATI QUALORA IL CLIENTE NON DISSENTA PER ISCRITTO ENTRO TRE GIORNI DA DETTA COMUNICAZIONE. NELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI ALLA SOCIETA', I SOCI PROFESSIONISTI SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO DEL PROPRIO ORDINE, COSI' COME LA SOCIETA' E' SOGGETTA AL REGIME DISCIPLINARE DELL'ORDINE AL QUALE SIA ISCRITTA. IL SOCIO PROFESSIONISTA PUO' SEMPRE OPPORRE AGLI ALTRI SOCI IL SEGRETO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI ALLO STESSO AFFIDATE. LA SOCIETA' STIPULA E MANTIENE IN ESSERE APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI EVENTUALMENTE CAUSATI AI CLIENTI DAI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.