Oggetto professionale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA' PROFESSIONALI DA PARTE DEI SOCI E PRECISAMENTE: - QUALE ATTIVITA' PREVALENTE, ANCHE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA N. 81 DEL 6 APRILE 2013, L'ATTIVITA' DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE; - L'ATTIVITA' DI REVISORE LEGALE DEI CONTI; - L'ATTIVITA' DI CONSULENTE DEL LAVORO. LA SOCIETA' NELL'AMBITO DELLE PROFESSIONI SOPRA MENZIONATE POTRA’ ALTRESI' SVOLGERE LA RELATIVA ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA, CONTABILE, FINANZIARIA E PATRIMONIALE, SOCIETARIA, DEL LAVORO, NONCHE' LE ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE DI CARATTERE LEGALE E TRIBUTARIO, ED OGNI ALTRA ATTIVITA' O MATERIA INERENTE ALLE COMPETENZE PROPRIE DEI PROFESSIONISTI DI CUI SOPRA. LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO, NEI LIMITI DI LEGGE E SALVE LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI E LICENZE PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA. ESSA PUO' INOLTRE COMPIERE, IN VIA STRUMENTALE E NON PREVALENTE E NEL RISPETTO DEI DIVIETI, DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI LEGGE, TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, QUEST'ULTIME PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ED ESCLUSE IN OGNI CASO LE ATTIVITA' QUALIFICABILI COME FINANZIARIE AI SENSI DI LEGGE, RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. A TAL FINE, QUALE ATTIVITA' STRUMENTALE E NON PREVALENTE, PUO' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', OD IMPRESE, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ATI O RETI DI IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' NON COMPATIBILI CON L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE E NEL RISPETTO DEI CODICI DEONTOLOGICI APPLICABILI AI SOCI PROFESSIONISTI.