Oggetto professionale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE CHE FORMA OGGETTO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E REVISORE DEI CONTI.
LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO.
RESTA IN OGNI CASO FERMO IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. PERTANTO, L'INCARICO PROFESSIONALE POTRA' ESSERE SVOLTO SOLTANTO DA SOCI PROFESSIONISTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SPECIFICA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DAL CLIENTE, I QUALI, PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO ASSUNTO DALLA SOCIETA' E DAGLI STESSI PATROCINATO, ASSICURANO INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA', DICHIARANDO POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE O INCOMPATIBILITA', INIZIALI O SOPRAVVENUTE.
A TAL FINE LA SOCIETA':
A) INFORMA IL CLIENTE DEL SUO DIRITTO DI CHIEDERE CHE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO SIA AFFIDATO AD UNO O PIU' SOCI PROFESSIONISTI DA LUI SCELTI. IN TAL CASO LA SOCIETA' DEVE CONSEGNARE AL CLIENTE L'ELENCO SCRITTO DEI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI, CON L'INDICAZIONE DEI TITOLI O DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI CIASCUNO DI ESSI, NONCHE' L'ELENCO DEI SOCI CON FINALITA' DI INVESTIMENTO. LA PROVA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRESCRITTI ED IL NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA O DEI PROFESSIONISTI EVENTUALMENTE INDICATI DAL CLIENTE DEVONO RISULTARE DA ATTO SCRITTO;
B) INFORMA IL CLIENTE CHE, IN MANCANZA DI SCELTA, L'INCARICO POTRA' ESSERE ESEGUITO DA CIASCUN SOCIO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA, IL CUI NOMINATIVO SARA' COMUNICATO AL CLIENTE PER ISCRITTO;
C) INFORMA IL CLIENTE DELL'ESISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO RICEVUTO, IL SOCIO PROFESSIONISTA PUO' AVVALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITA', DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI E, SOLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI ATTIVITA', CARATTERIZZATE DA SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, PUO' AVVALERSI DI SOSTITUTI. IN OGNI CASO I NOMINATIVI DEI SOSTITUTI E DEGLI AUSILIARI SONO COMUNICATI AL CLIENTE, IL QUALE ENTRO TRE GIORNI DA TALE COMUNICAZIONE HA FACOLTA' DI COMUNICARE PER ISCRITTO IL PROPRIO DISSENSO.
IL SOCIO PROFESSIONISTA PUO' OPPORRE AGLI ALTRI SOCI IL SEGRETO CONCERNENTE LE ATTIVITA' A LUI AFFIDATE.
IN CASO DI RECESSO O DI CESSIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO, SARA' LA SOCIETA' A DOVER GARANTIRE LA CONTINUITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SUGGERENDO UN NUOVO PROFESSIONISTA SOCIO.
LA RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' E QUELLA DEI SOCI NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO LA SPECIFICA PRESTAZIONE.
LA SOCIETA' E' TENUTA A STIPULARE UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI CAUSATI AI CLIENTI DAI SOCI PROFESSIONISTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI CONFERITI ALLA SOCIETA'.
LA SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE O RADIAZIONE DEL SOCIO DALL'ALBO NEL QUALE E' ISCRITTO, COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA SOCIETA'. LA SOCIETA' E' TENUTA AL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO E SARA' SOGGETTA ALLA COMPETENZA DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI APPARTENENZA.
SE LA VIOLAZIONE DEONTOLOGICA COMMESSA DAL SOCIO PROFESSIONISTA, E' RICOLLEGABILE A DIRETTIVE IMPARTITE DALLA SOCIETA', LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL SOCIO CONCORRE CON QUELLA DELLA SOCIETA'.
LA SOCIETA' POTRA' ANCHE SVOLGERE ATTIVITA' TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI O COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, NONCHE' FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONSENTANO O NE FACILITINO IL RELATIVO ESERCIZIO.
RESTA IN OGNI CASO FERMO IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. PERTANTO, L'INCARICO PROFESSIONALE POTRA' ESSERE SVOLTO SOLTANTO DA SOCI PROFESSIONISTI, IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SPECIFICA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA DAL CLIENTE, I QUALI, PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO ASSUNTO DALLA SOCIETA' E DAGLI STESSI PATROCINATO, ASSICURANO INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA', DICHIARANDO POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE O INCOMPATIBILITA', INIZIALI O SOPRAVVENUTE.
A TAL FINE LA SOCIETA':
A) INFORMA IL CLIENTE DEL SUO DIRITTO DI CHIEDERE CHE L'ESECUZIONE DELL'INCARICO SIA AFFIDATO AD UNO O PIU' SOCI PROFESSIONISTI DA LUI SCELTI. IN TAL CASO LA SOCIETA' DEVE CONSEGNARE AL CLIENTE L'ELENCO SCRITTO DEI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI, CON L'INDICAZIONE DEI TITOLI O DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI CIASCUNO DI ESSI, NONCHE' L'ELENCO DEI SOCI CON FINALITA' DI INVESTIMENTO. LA PROVA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PRESCRITTI ED IL NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA O DEI PROFESSIONISTI EVENTUALMENTE INDICATI DAL CLIENTE DEVONO RISULTARE DA ATTO SCRITTO;
B) INFORMA IL CLIENTE CHE, IN MANCANZA DI SCELTA, L'INCARICO POTRA' ESSERE ESEGUITO DA CIASCUN SOCIO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA, IL CUI NOMINATIVO SARA' COMUNICATO AL CLIENTE PER ISCRITTO;
C) INFORMA IL CLIENTE DELL'ESISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO RICEVUTO, IL SOCIO PROFESSIONISTA PUO' AVVALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITA', DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI E, SOLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI ATTIVITA', CARATTERIZZATE DA SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, PUO' AVVALERSI DI SOSTITUTI. IN OGNI CASO I NOMINATIVI DEI SOSTITUTI E DEGLI AUSILIARI SONO COMUNICATI AL CLIENTE, IL QUALE ENTRO TRE GIORNI DA TALE COMUNICAZIONE HA FACOLTA' DI COMUNICARE PER ISCRITTO IL PROPRIO DISSENSO.
IL SOCIO PROFESSIONISTA PUO' OPPORRE AGLI ALTRI SOCI IL SEGRETO CONCERNENTE LE ATTIVITA' A LUI AFFIDATE.
IN CASO DI RECESSO O DI CESSIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO, SARA' LA SOCIETA' A DOVER GARANTIRE LA CONTINUITA' NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SUGGERENDO UN NUOVO PROFESSIONISTA SOCIO.
LA RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' E QUELLA DEI SOCI NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA CHE HA ESEGUITO LA SPECIFICA PRESTAZIONE.
LA SOCIETA' E' TENUTA A STIPULARE UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI CAUSATI AI CLIENTI DAI SOCI PROFESSIONISTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI CONFERITI ALLA SOCIETA'.
LA SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE O RADIAZIONE DEL SOCIO DALL'ALBO NEL QUALE E' ISCRITTO, COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA SOCIETA'. LA SOCIETA' E' TENUTA AL RISPETTO DEL CODICE DEONTOLOGICO E SARA' SOGGETTA ALLA COMPETENZA DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI APPARTENENZA.
SE LA VIOLAZIONE DEONTOLOGICA COMMESSA DAL SOCIO PROFESSIONISTA, E' RICOLLEGABILE A DIRETTIVE IMPARTITE DALLA SOCIETA', LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL SOCIO CONCORRE CON QUELLA DELLA SOCIETA'.
Informazioni
Partita IVA:
13449870966
Numero REA:
MI - 2723759
Legale rappresentante:
Numero iscrizione:
246
Data iscrizione:
18/11/2024
Recapiti e contatti
Sede legale:
Telefono:
Email: