Oggetto professionale
LA SOCIETA’ HA PER OGGETTO L’ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA DELLE ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALI ED INTELLETTUALI CHE FORMANO OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE, QUALI PREVISTE DALL’ ART. 1 DEL D. LGS. 28 MAGGIO 2005 N. 139 E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PROFESSIONALE IN MATERIA. LA SOCIETA’, IN VIA STRUMENTALE, E NEL RISPETTO E NEI LIMITI DELLA NORMATIVA VIGENTE, POTRA’ SVOLGERE L’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE MEDIANTE: - L’ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E TENUTA DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO NEL CAMPO ECONOMICO ANCHE NEI CONFRONTI DI STRUTTURE PUBBLICHE;
- L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI E MEETING, SIA IN ITALIA CHE ALL’ ESTERO. LE PREDETTE ATTIVITA’ POTRANNO ESSERE CONCRETAMENTE SVOLTE DALLA SOCIETA’ SOLTANTO IN PRESENZA DI SOCI PROFESSIONISTI ALL’ UOPO ABILITATI.
L’ ATTIVITA’ ESERCITATA DALLA SOCIETA’ E’ QUELLA RELATIVA ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE. PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE – E PURCHE’ CIO’ NON DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA’ CON L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE – LA SOCIETA’ POTRA’ ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA’, NEI LIMITI DI CUI ALL’ ART. 2361 C.C., NONCHE’ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI O IMMOBILIARI NECESSARIE O UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE, PURCHE’ NEI LIMITI DELLA STRUMENTALITA’ ALL’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE, E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI ATTIVITA’ INTRINSECANTE COMMERCIALI, NONCHE’ DELLE OPERAZIONI INERENTI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI QUELLE PREVISTE DALL’ART. 10 DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 ED, INFINE, DI TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI CHE RISULTINO VIETATE DALLA PRESENTE E FUTURA LEGISLAZIONE. LA SOCIETA’ POTRA’ INOLTRE COMPIERE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA CHE VENGA RITENUTA NECESSARIA OD UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESA: LA STIPULAZIONE DI MUTUI PASSIVI ANCHE FONDIARI; LA CONCESSIONE DI AVALLI, FIDEIUSSIONI, IPOTECHE ED ALTRE GARANZIE REALI A TERZI, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO; L’ASSUNZIONE DI QUOTE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA’ OD IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMPLEMENTARE AL PROPRIO, ESCLUSE QUELLE A FINI DI COLLOCAMENTO.