Oggetto professionale
LA SOCIETA' SVOLGE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI ED INTELLETTUALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI IN CUI SONO ISCRITTI I SOCI. RISULTANO PREVALENTI LE ATTIVITA' CHE FORMANO OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE LEGALE E CONSULENTE DEL LAVORO QUALI QUELLE PREVISTE DALL'ART.1 DEL D.LGS. 28 MAGGIO 2005 N.139 E SUCCESSIVE EVENTUALI INTEGRAZIONI, OSSIA LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA SULLE MATERIE ECONOMICHE, FINANZIARIE, TRIBUTARIE, SOCIETARIE ED AMMINISTRATIVE NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 183/2011 E DAL D.LGS. DEL 10 SETTEMBRE 2003 N. 276. SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE A SOGGETTI ISCRITTI IN ALTRI ALBI, RUOLI, REGISTRI OD ORDINI PROFESSIONALI DIVERSI DA QUELLI CUI FANNO RIFERIMENTO LE ATTIVITA' DEL COMMA PRECEDENTE. NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' LA SOCIETA' DOVRA' GARANTIRE CHE TUTTE LE PRESTAZIONI SIANO ESEGUITE DA SOCI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SVOLTA IN FORMA SOCIETARIA. NELL'ESECUZIONE DI CIASCUN INCARICO LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI CHE AGIRANNO SOTTO LA DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEI SOCI PROFESSIONISTI CUI L'INCARICO E' ATTRIBUITO ED IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA', OVE RICORRANO SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, POTRA' FAR RICORSO A SOSTITUTI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. LA SOCIETA', IN VIA NON PREVALENTE MA STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI SOPRA, PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PURCHE' NEI LIMITI DELLA STRUMENTALITA' ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE, E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI ATTIVITA' INTRINSECAMENTE COMMERCIALI E/O INDUSTRIALI. PER IL MEDESIMO FINE PUO' ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI DETERMINI FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SOPRA INDICATE. LA POSSIBILITA' DELLA SOCIETA' DI ASSUMERE PARTECIPAZIONI SOCIALI, CON I LIMITI SOPRA INDICATI, NON POTRA' COMUNQUE ESSERE ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.