Oggetto professionale
LA SOCIETA', CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 183/2011 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DI CUI AL D.M. N. 34/2013, HA PER OGGETTO ESCLUSIVO, DA PARTE DEI SOCI PROFESSIONISTI, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E REVISORE DEI CONTI, DI CONSULENTE DEL LAVORO, NONCHE' LE ATTIVITA' CONNESSE CONSENTITE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
** ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI CONTABILI, AMMINISTRATIVI E DI MAGAZZINO;
** ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI NEL SETTORE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE;
** CENTRI DI ASSISTENZA "CAF";
** FORMAZIONE PROFESSIONALE SVOLTA PER LE IMPRESE ED ENTI IN GENERE (CONVEGNI, CORSI FORMATIVI, ECC.).
PER IL CONSEGUIMENTO E NELL'AMBITO DI TALI FINALITA' LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, NELL'INTERESSE PROPRIO E DELLE SOCIETA' ED ENTI DI PARTECIPAZIONE, QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA, ASSOCIATIVA, COMPRESE L'ASSUNZIONE DI MUTUI E FINANZIAMENTI E LA PRESTAZIONE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, DI AVALLI, FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE, REALI COMPRESE.
QUANTO SOPRA CON ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO, DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23 MARZO 1983 N. 77, NONCHE' DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DI CUI SOPRA E DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1.
LA SOCIETA' POTRA' PORRE IN ESSERE QUALSIASI ATTIVITA' AFFINE, CONNESSA O STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIALI E' SUBORDINATO ALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' PROFESSIONALE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI O REGISTRI TENUTI PRESSO L'ORDINE, L'ALBO O IL COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI.
OGNI MODIFICA RELATIVA ALL'ATTO COSTITUTIVO O AL PRESENTE STATUTO NONCHE' LE MODIFICHE CHE COMPORTINO VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE SOCIALE, DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL'ORDINE O AL COLLEGIO COMPETENTI, I QUALI PROVVEDONO ALLE RELATIVE ANNOTAZIONI NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO O DEL REGISTRO, PRESSO CUI E' ISCRITTA LA SOCIETA', COME PREVISTO ALL'ARTICOLO 9 COMMA 5 DEL D.M. 34/2013.