Oggetto professionale
LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO ESCLUSIVO, ANCHE PER IL TRAMITE DI ASSOCIAZIONE TRA PROFESIONISTI DI CUI ALL’. ART. 1 DELLA L. 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815, L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE CHE FORMA OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCILISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI ESERCITATA DAL SOCIO PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. NELL’ESERCIZIO DELLA PROPORIA ATTIVITA’ LA SOCIETA’ POTRA’ SVOLGERE ATTIVITA’ TECNICHE MERAMENTE STRUMENTALI E COMPLEMENTARI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, NONCHE’ FORNIRE SERVIZI ACCESSORI CHE NE CONENTATO O FACILITINO L’ESERCIZIO. LA SOCIETA’ HA INOLTRE LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE TUTTE QUELLE ALTRE ATTIVITA’ IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE PURCHE’ STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FOVORE DI TERZI. L’INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO ALLA SOCIETA’ PUO’ ESSERE ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI PROFESSIONISTI. A TAL FINE LA SOCIETA’ INFORMA IL CLIENTE DEL SUO DIRITTO DI CHIEDERE CHE L’ESECUZIONE DALL’INCARICO SIA AFFIDATA AD UN SOCIO PROFESSIONISTA DA LUI SCELTO. AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA, LA SOCIETA’ PROFESSIONALE DEVE CONSEGNARE AL CLIENTE, ENTRO SETTE GIORNI DAL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, L’ELENCO SCRITTO DEI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI, CON L’INDICAZIONE DEI TITOLI O DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DI CIASCUNO DI ESSI, NONCHE’ L’ELENCO DEI SOCI CON FINALITA’ D’INVESTIMENTO. NELL’ESESCUZIONE DELL’INCARICO RIEVUTO, IL SOCIO POROFESSIONISTA PUO’ AVVALERSI, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITA’, DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI E, SOLO IN RELAZIONE A PARTICOLARI ATTIVITA’ CARATTERIZZATE DA SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI, PUO’ AVVALERSI DI SOSTITUTI. IN OGNI CASO I NOMINATIVI DEI SOSTITUTI E DEGLI AUSILIARI SONO COMUNICATI AL CLIENTE CON LE MEDESIME MODALITA’ E NEI TERMINI DI CUI SOPRA. E’ FATTA SALVA LA FACOLTA’ DEL CLIENTE DI COMUNICARE PER ISCRITTO IL PROPRIO DISSENSO, ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNCIAZIONE. LA SOCIETA’ E’ TENUTA AD OSSERVARE IL REGIMENE DISCIPLIANRE DELL’ORDINE AL QUALE RISULTA ISCRITTA. LA SOCIETA’ E’ ALTRESI’ TENUTA A STIPULARE UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DANNI CAUSATI AL CLIENTE DAI SOCI PROFESSIONISTI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI CONFERITI ALLA SOCIETA’.