INPS - 08/10/2021

Come riportato nella pillola 2/2021 dal 1° ottobre 2021 l’INPS non rilascerà più nuovi PIN per l’accesso al sito istituzionale. L’accesso sarà possibile esclusivamente tramite SPID, carta Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Oltre alle deleghe descritte nella pillola 2/2021 il professionista potrà delegare i propri dipendenti ad accedere al sito dell’INPS, di seguito si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’INPS ad alcuni quesiti posti in merito a tale adempimento:

1. Si chiede di precisare i requisiti dei subdelegati in caso di studio associato o società tra professionisti (STP)

Vi sono DUE possibilità

A - la subdelega ai soci - che è possibile solo se questi sono censiti come intermediari abilitati (quindi essere a loro volta consulenti, commercialisti e avvocati)

B - la subdelega ai dipendenti che anche per questa fattispecie è necessario che il subdelegato sia dipendente della STP

 

2. Si può delegare un collaboratore non dipendente compilando il modulo SC62 allegando una dichiarazione del professionista che il soggetto collabora con il proprio studio?

No. La procedura è automatizzata, il sistema verifica che il subdelegato sia dipendente; al momento non è quindi prevista altra possibilità.

Ad un tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale, l’INPS ha precisato che sarà possibile delegare un collaboratore non dipendente, purché iscritto all’Ordine, dopo che saranno state attivate le implementazioni software necessarie, con modello dedicato di prossimo rilascio.

 

 3. In merito all’entrata a regime dell’utilizzo del solo SPID per accedere al portale INPS, si chiedono delucidazioni in merito alla procedura di utilizzare al fine di poter estendere la delega all’accesso, non soltanto ai dipendenti di studio dei consulenti, ma anche ai collaboratori professionisti e ai dipendenti di società di servizio collegate direttamente ai consulenti. Di tale problema si era parlato anche in occasione del convegno Online organizzato a livello nazionale, e l’Istituto aveva confermato che la questione fosse ben chiara e che erano in essere attività per risolvere tale problematica.

Si venda il punto 2, non è un problema di accesso con SPID bensì di quanto è permesso dal sistema. Per ora non è permesso

4. Con riferimento alla circolare 127 del 12/8, giungono numerose richieste di semplificazione con soluzioni gestibili da remoto per evitare l’accesso del delegante alle sedi territoriali. Evidenziamo che spesso si tratta proprio di soggetti con età avanzata, difficoltà fisiche, problemi legati a malattia, scarsa mobilità o residenti all’estero o situazioni con carattere d’urgenza che devono essere gestite in tempi rapidi.

La circolare ha espressamente previsto che l’unica deroga sia “attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS”, dichiarazione abbastanza generica che permette di superare i problemi riscontrati. In assenza di questa certificazione l’Istituto non ritiene di poter derogare ulteriormente (punto c) paragrafo 2.1 della circolare 127/2021 - mod AA09).

In ogni caso è prevista la presenza del delegato in sede per la presentazione della documentazione, l’Istituto ha sempre escluso che si possa farlo da remoto. Su questo punto l’istituto è molto attento al suo rispetto.

 

5. Abilitazione professionista che non si occupa di materie di lavoro ma unicamente della gestione in delega di persone fisiche iscritte a gestione commercianti o gestione separata. E’ possibile ottenere un’abilitazione semplificata, limitando l’operatività a tali cassetti senza gli allegati di cui alla L. 12/79, non occupandosi di materie di lavoro, previa verifica dell’iscrizione all’ordine professionale di riferimento?

La problematica è stata segnalata alle sedi INPS ma non è ancora stata da queste trattata.

 

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