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Area REDAZIONE - 11/02/2025
Con riferimento alle disposizioni in tema di cessione d’azienda, il decreto di riforma dell’imposizione indiretta (D.Lgs. n. 139/2024) si è limitato a un cambio di look dell’art. 51 del Testo Unico in materia di imposta di registro, sostanzialmente riconfermando la previgente normativa senza apportare alcuna novità assoluta. Nella nuova formulazione viene peraltro indicato che “l’ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo”: la ripartizione del prezzo/valore è importante perché sullo stesso incombe la tassazione, con aliquota diversa da cespite a cespite. In mancanza di tale dettaglio o ripartizione singola, la presenza nel compendio aziendale anche di un solo cespite soggetto all’aliquota maggiore, attrae all’interno di questa tutte le altre tipologie di beni. Quindi, sarà utile per il redattore dell’atto fornire i dettagli per ricavare gli imponibili da tassare secondo le varie tipologie di beni. Questo per evitare che l’Agenzia delle Entrate, al momento della registrazione, applichi la tassazione più elevata sull’imponibile globale, e non su una parte dello stesso.

Ne scrivono sul Quotidiano IPSOA i dottori Guido Chiametti e Giacomo Alberto Bermone: Cessione d’azienda alla luce della nuova imposta di registro

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