In relazione alla comunicazione diffusa ieri dal Consiglio Nazionale in merito alla sentenza del TAR che accoglie il ricorso del CNDCEC di accesso agli atti per la missiva inviata dall’Ordine alla Presidenza del Consiglio ed altri soggetti istituzionali, si ritiene indispensabile fare chiarezza specificando che il giudice si è limitato ad indicare i requisiti soggettivi che autorizzano l’Ordine, in qualità di Ente pubblico, di consentire l’accesso agli atti su quanto richiesto.
“La decisione del TAR non sostiene affatto la competenza esclusiva del Consiglio Nazionale nell’interlocuzione con le istituzioni - dichiara l’avv. Francesco Ferrari del Foro di Milano che assiste Odcec Milano - ma si limita ad affermare il diritto del Consiglio medesimo di accedere alla documentazione richiesta in virtù delle prerogative che sono allo stesso conferite dal Dlgs. 139/2005.
Le prerogative specifiche non sono, tuttavia, prerogative esclusive – prosegue l’avvocato - tant’è che, diversamente da quanto strumentalmente affermato, la stessa sentenza non entra minimamente nel merito dei contributi che l’Ordine di Milano ha inteso fornire ad Organi Istituzionali in dipendenza del progetto di riforma presentata dal Consiglio Nazionale né afferma che tali contributi non potevano essere formulati e trasmessi.
In sostanza, non esistono in alcun modo nella sentenza valutazioni sulle motivazioni delle parti, né, tantomeno, censure o indicazione di violazione da parte dell’Ordine di Milano.”
L’Ordine di Milano, da tempo, del resto, risulta con evidenza che non si è mai sottratto ad un confronto trasparente e collaborativo di quelli che sono i contenuti della proposta di riforma del CNDCEC.
“La volontà di fare chiarezza sull’effettivo obbligo dell’ente – conclude Ferrari – inerisce qualsiasi accesso agli atti e anche sul piano prettamente giuridico, l’istanza del CNDCEC sollevava (e solleva ancor oggi) non poche perplessità, da qui il diniego dell’Ordine che ha dato l’avvio del ricorso.”
Dare una lettura della sentenza del TAR, come quella del CNDCEC, pertanto, non solo è totalmente fuorviante e strumentale, ma certamente lesiva dell’immagine dell’Ordine di Milano e lascia molte perplessità, anche sotto il profilo deontologico.
Milano, 17 dicembre 2025

