Certificazioni
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comunicazione - 26/01/2026
SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL
11 DICEMBRE 2025
1.
Dichiarazione integrativa per sanare mancata apposizione di visto di conformità
Qualora sia stata presentata una dichiarazione Iva con evidenza di credito da utilizzare in detrazione/compensazione e si intenda, successivamente, avvalersi della compensazione di tale credito per un importo eccedente i cinquemila euro, è possibile presentare dichiarazione integrativa, anche oltre 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione originaria, apponendovi il visto di conformità. Infatti, benché i documenti di prassi di riferimento, la Circolare 32/E del 2014 e la Circolare 35/E del 2015, si riferiscano solo al rimborso e non anche alla compensazione, i principi lì affermati sono estensibili anche al caso della compensazione sempre che non vi sia un utilizzo anticipato del credito e purché la compensazione venga effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa e nel rispetto delle limitazioni previste per le compensazioni.
2.
Medicina estetica
Si conferma che, per interventi di chirurgia estetica di natura non sanitaria, la fattura elettronica è necessaria e non rientra nei casi di esclusione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica; inoltre, non essendo una prestazione sanitaria non va trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria.
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