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CODIS - 14/04/2026

Si trasmette di seguito la sintesi dei temi affrontati, dal Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia (CODIS) e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia Agenzia delle Entrate, nel corso della riunione del 11 febbraio 2026.

1. Professionista forfettario e partecipazione in STP
Sulla base della risposta a interpello n. 117/2019, un professionista in regime forfettario può aderire a una STP, mantenendo il regime forfettario, se non si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto della STP;
- svolgimento di analoga attività;
- percezione, da parte del professionista forfettario, di compensi erogati dalla STP controllata se questa li deduce nella determinazione del proprio reddito.
Qualora il professionista forfettario non percepisca compensi dalla STP oppure, qualora li percepisca, la STP non li deduca dal proprio reddito, non opera la causa di esclusione dal regime forfettario di cui all’articolo 57, comma 1, lett. d) della L. 190/2014

2. Affitti brevi con partita IVA e contestuale attività professionale
Qualora un professionista in contabilità ordinaria debba acquisire altro codice ATECO per la gestione di affitti brevi relativi a più di due immobili, e quindi risulti contestualmente esercente attività di lavoro autonomo e d’impresa, premesso che non è possibile mantenere il regime di contabilità ordinaria per lo svolgimento dell’attività professionale e il regime forfetario per l’attività di impresa, ove intenda accedere al regime forfettario che prevede il rispetto del limite di ricavi/compensi pari a euro 85.000,00, è necessario considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (Circ. 9/E del 2019).

3. Imprenditore deceduto, liquidazione e dichiarazione dei redditi
Nel caso di imprenditore individuale deceduto, con due eredi che non intendono proseguire l’attività ma effettuare unicamente la fase liquidatoria, occorre procedere nel seguente modo:
- modello AA9 – quadro E – sezione 1c (successione ereditaria): compilare il quadro A tipo 2 ed il quadro D indicando il codice fiscale dell’erede che presenterà la dichiarazione di successione con codice carica 7.
- utilizzare la partita IVA del defunto per fatturare le ultime prestazioni effettuate prima del decesso e la vendita dei cespiti;
- gli eventuali redditi / perdite derivanti dalla fase liquidatoria saranno dichiarati nella dichiarazione dei redditi del defunto, presentata dall’erede.
Si conferma che la partita IVA potrà restare attiva per emettere le fatture delle prestazioni effettuate prima del decesso e per concludere gli adempimenti fiscali; la stessa partita IVA andrà chiusa una volta conclusi tali adempimenti.

4. Limiti al riporto delle perdite in presenza di crediti d’imposta Industria 4.0 che non concorrono alla formazione del reddito


Qualora una società (SRL):
- abbia fruito, in anni pregressi, dei crediti d’imposta Industria 4.0 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap (art. 1, c. 1059, L. 178/2020) nonché dei crediti d’imposta concessi per il costo dell’energia (a soggetti non energivori), anche questi non concorrenti alla formazione del reddito imponibile;
- nel periodo d’imposta 2022 abbia conseguito i predetti crediti d’imposta e abbia determinato un reddito d’impresa negativo (perdita). Nel periodo d’imposta 2023 abbia utilizzato la perdita del 2022 per ridurre il reddito imponibile, senza depurare la perdita dei proventi che non hanno concorso alla formazione del reddito (crediti d’imposta Industria 4.0 e per costo energia):
- successivamente, al comparire di alcuni articoli di stampa, abbia cautelativamente presentato dichiarazione integrativa depurando le perdite utilizzate dell’ammontare dei crediti d’imposta non concorrenti alla formazione del reddito;

poiché con l’atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025 è stato chiarito che la disposizione di cui all’art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR, secondo cui la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta, non si applica ai proventi che non concorrono alla formazione del reddito, come nel caso dei contributi erogati, sotto forma di crediti d’imposta, ad esempio in occasione della pandemia da COVID-19; l’atto precisa, inoltre, che tali considerazioni “valgono per tutte le altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da COVID-19”;
la SRL indicata può presentare ulteriori dichiarazioni integrative “a catena” per fare riemergere la perdita in precedenza ritenuta inutilizzabile per importo pari ai proventi che non concorrono alla formazione del reddito e così rilevare il corretto ammontare della perdita riportabile in ciascun anno d’imposta.