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PILLOLA 13 - 13 settembre - FONDO DI TESORERIA - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO 07/11/2019

ott 28, 2020, 13:55 by Melania Caiaffa
L’Istituto raccomanda alle aziende di attenersi con precisione alle indicazioni impartite con Messaggio numero: 003025 del 07/08/2019.
L’Istituto raccomanda alle aziende di attenersi con precisione alle indicazioni impartite con Messaggio numero: 003025 del 07/08/2019.
A seguito del perfezionamento da parte dell’Istituto del sistema automatizzato dei controlli in ordine al rispetto degli obblighi contributivi, sono state individuate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce Uniemens, hanno dichiarato e versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Per le aziende in possesso della regolarità contributiva, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.
Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di Tesoreria. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
Si ricorda che anche in caso di operazioni societarie, occorre verificare la circostanza che il lavoratore sia stato ceduto da azienda soggetta all’obbligo contributivo.
Si raccomanda l’attenta lettura del messaggio citato per la corretta gestione in base alle diverse situazioni ed in base ai codici di autorizzazione 7W e/o 1R.
Chiarimenti per la gestione del Durc Online in presenza di flussi contributivi bloccati su Frozen.
Sono state impartite indicazioni alle sedi di Milano secondo cui qualora i flussi bloccati dalla procedura Frozen incidano sul rilascio della regolarità contributiva ed indipendentemente dal comportamento dell’impresa, i flussi devono essere considerati come regolarmente presentati e, dunque, in assenza di ulteriori irregolarità, il DURC deve essere rilasciato con esito positivo. Sarà comunque verificato lo stato QUADRATO e la coerenza dei saldi del flusso trasmesso, onde scongiurare il rischio di concedere la regolarità a fronte dell’invio di flussi squadrati (messaggio n. 5207/2015).
NUOVA PROCEDURA DISTACCHI - MODELLI A1 – PRECISAZIONI AL MESSAGGIO INPS N. 002208 del 12/06/2019.
L’Istituto precisa che in relazione alla nuova procedura dei distacchi esclusivamente on line a decorrere dal 01.09.2019 le nuove funzionalità riguardano l‘integrazione con il sistema UNILAV, per il monitoraggio della posizione del lavoratore, e con il sistema AUC per il monitoraggio della posizione dell’azienda, nonché un nuovo cruscotto di monitoraggio statistico.
La procedura effettua in automatico alcuni controlli e restituisce l’esito delle verifiche non superate. L’operatore effettuerà poi le dovute verifiche e scriverà all’azienda. L'applicazione consulta l’archivio UNILAV e verifica che il soggetto (codice fiscale) non sia stato interessato da cessazione del rapporto di lavoro o da una variazione contrattuale (tipo contratto).
Altro elemento verificato sarà la durata del distacco che non dovrà eccedere i 24 mesi.
Verrà quindi controllato anche il Codice Fiscale, quindi lo stesso dovrà essere validato all’anagrafe tributaria.
Per accelerare le lavorazioni si invitano le aziende a verificare che la posizione del lavoratore su Unilav sia corretta e che il codice fiscale sia correttamente validato all’agenzie delle entrate.
CIG DEROGA- TERMINE DI DECADENZA – Circolare numero 120 del 22-08-2019
Gli articoli 7, comma 3, e 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, prevedono che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Si ricorda che l’azienda che superasse tale limite non potrà più essere rimessa nei termini ed un eventuale richiesta dettagliata e con motivazioni adeguate sarà inoltrata in DG per eventuali approfondimenti. Si ribadisce che il termine di decadenza non può essere superato per ritardi, difficoltà operative interne all’azienda, ma solo per eventi oggettivi esterni dimostrabili e che dovranno essere valutati caso per caso.
Si rimanda all’attenta lettura della circolare citata.
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