Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento
O.C.C. - Sovraindebitamento
La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli , professionisti , fondazioni e associazioni riconosciute , associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Il Ministero della Giustizia, in data 05 ottobre 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo al numero progressivo 82, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Per contattare la segreteria OCC: sovraindebitamento@odcec.mi.it
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Elenco dei Gestori della Crisi
Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Milano, compilando l’apposita domanda e inviandola all'indirizzo pec:occ@pec.odcec.mi.it.
Si richiama l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria prevista dall’articolo 19 del DM n. 202 del 2014.
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