consiglio nazionale
- 10/12/2020
Con l'Informativa 151/2020 il CNDCEC comunica la sottoscrizione di una nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione
già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, siglata nei giorni scorsi.
Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.
Quanto alle modalità di trasmissione dei crediti formativi restano valide le indicazioni fornite con l’Informativa n. 24 del 25 marzo 2019. Sarà cura del Consiglio Nazionale apportare al sistema informatico le necessarie modifiche che consentano il trasferimento dei dati al MEF nel rispetto di quanto indicato nella suesposta lettera b).
Informativa 151-2020
Tabella di raccordo 2021
Protocollo d’intesa
già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, siglata nei giorni scorsi.
Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.
Quanto alle modalità di trasmissione dei crediti formativi restano valide le indicazioni fornite con l’Informativa n. 24 del 25 marzo 2019. Sarà cura del Consiglio Nazionale apportare al sistema informatico le necessarie modifiche che consentano il trasferimento dei dati al MEF nel rispetto di quanto indicato nella suesposta lettera b).
Informativa 151-2020
Tabella di raccordo 2021
Protocollo d’intesa