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Assicurarsi non vuol dire semplicemente sottoscrivere un contratto, ma rispondere a delle esigenze di prevenzione da eventi che potrebbero risultare drammatici per l’economia famigliare e professionale. Ecco perché non è sufficiente assolvere gli obblighi di legge, ma bisogna investire per garantirci  un futuro tranquillo.

Le polizze di assicurazione rispondono al principio dell’alea di rischio. Quelle professionali, che seguono comunque questa logica, hanno la duplice funzione di: garantire la soddisfazione degli obblighi di legge e mettere al riparo il Professionista da eventuali danni economici che potrebbero rivelarsi di entità anche elevate.

Consultando le FAQ in materia è possibile comprendere a quali obblighi di legge deve rispondere oggi il Professionista in materia assicurativa e quali punti vanno analizzati nelle proposte di sottoscrizione che  vengono presentate.

1) Esistono polizze obbligatorie per legge per i commercialisti?
Sì, a partire dal 15 agosto del 2013 è stato sancito dal DL 138/2011, art. 3, comma 5, lett. E l'obbligo per il Professionista, a tutela del cliente, di "stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell'attività professionale". Lo stesso decreto prevede che "al momento dell’assunzione dell’incarico il Professionista renda noto al proprio cliente gli estremi della polizza professionale stipulata e relativo massimale assicurativo e ogni variazione successiva".
2) In che cosa consiste l'obbligo della polizza?

L'obbligo della polizza professionale trova il suo presupposto non tanto nell'iscrizione del Professionista al relativo albo di appartenenza, quanto all'effettivo esercizio dell'attività professionale a nome proprio: pertanto un Dottore Commercialista che presta la propria attività professionale all'interno di un centro elaborazione dati (per il quale non sussiste l'obbligo di legge di stipula di polizza professionale) sarà tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa per la natura della prestazione professionale svolta all'interno del CED.

3) L'obbligo della polizza è sempre in capo al singolo Professionista?

No, per il Professionista che opera all'interno di uno Studio Professionale non vi è obbligo alla stipula se è lo Studio ad assumere gli incarichi dai clienti. In questo caso sarà lo Studio a doversi dotare di polizza.

4) Da che cosa dipende il costo della polizza?

Il costo per la stipula di una polizza RC Professionale dipende da una serie di variabili, tra le quali le principali sono: il tipo di attività professionale svolta e il rischio correlato, il massimale offerto dalla Compagnia e scelto dal Professionista, il suo fatturato annuo, i sinistri pregressi, il tipo di Compagnia, le franchigie e le garanzie offerte. Il costo è quindi il risultato di una serie di fattori tutti da valutare attentamente per non rischiare di ritrovarsi con una copertura troppo limitata delle garanzie e conseguentemente esposti a rischi non risarcibili con la polizza sottoscritta.

5) Il questionario è parte integrante del processo di tassazione del rischio?

Assolutamente sì. È necessario prestare molta attenzione alla compilazione del questionario allegato al contratto della polizza RC Professionale della Compagnia assicurativa, in quanto, una dichiarazione non veritiera o incompleta da parte del Professionista, potrebbe consentire alla Compagnia di impugnare il questionario e non pagare, o pagare parzialmente, l'eventuale danno previsto in polizza. Ne consegue che sul questionario andranno ben identificate tutte le estensioni od esclusioni che il Professionista intende attivare in funzione delle proprie specifiche esigenze.

6) Come funziona la clausola di retroattività?

La presenza della clausola di retroattività consente al Professionista di essere tutelato e quindi avere la copertura assicurativa per eventi avvenuti prima della sottoscrizione della polizza, sempre che al momento della sottoscrizione della polizza il commercialista non fosse a conoscenza dell'esistenza del danno. Ogni Compagnia prevede un periodo massimo di retroattività, oltre il quale non risponde del danno, tale periodo solitamente è di 2 o 3 anni, ma può anche essere esteso.

7) Cosa s'intende per garanzia postuma?

La garanzia postuma è una copertura aggiuntiva, che la Compagnia offre all'assicurato per coprire eventuali danni emersi successivamente alla cessazione della sua attività.

8) A quali altri aspetti conviene fare attenzione?

Nel contratto che il Professionista andrà a sottoscrivere è importante che ci sia la presenza della clausola colpa grave, ossia, la copertura del danno nel caso in cui dovesse paventarsi un danno al cliente per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini pubblici da parte del Professionista.
Si consiglia di valutare l'inclusione nel contratto assicurativo anche delle spese legali (copertura Tutela Legale) per non doversi farsene carico in caso di sinistro. Va tenuto conto che il massimale scelto nella polizza dovrà essere adeguato al rischio assunto con gli incarichi sottoscritti.

9) Cos'è il visto di conformità?

Il visto leggero o di conformità (D.lgs. n. 241 del 09/07/1997) costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie. L'apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:

  • la presentazione delle dichiarazioni "modello 730";
  • la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro.
10) Cosa deve garantire la polizza a copertura del visto di conformità?

La polizza di assicurazione relativa all'apposizione del visto di conformità, deve:

  • garantire i rischi derivanti dall'apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, distinguendo se nell'esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l'attività di apposizione del visto sui modelli 730;
  • contenere, qualora il Professionista opti per l'apposizione del visto sulle dichiarazioni 730, la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente);
  • avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
  • prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

 

11) I Professionisti che hanno un ufficio sono soggetti al nuovo GDPR sulla privacy?

Sì, il regolamento 2016/679 è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e vedrà la sua totale e completa applicazione dal 25 maggio 2018.
È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 99) e interessa qualsiasi soggetto: aziende di ogni ordine e grado, enti pubblici e individui che debbano gestire, conservare, trasferire o trattare dati personali.
Si applica anche qualora il trattamento dei dati personali di cittadini UE venga effettuato in Stati extra-UE.

12) Riassumendo, quali rischi possono essere coperti dalla RC Professionale?

La polizza RC professionale intende coprire soprattutto i seguenti rischi:

  • danni patrimoniali;
  • responsabilità civile contrattuale;
  • colpa grave e lieve;
  • violazioni della privacy;
  • colpe dei dipendenti o collaboratori;
  • sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;
  • costi e spese legali;
  • conduzione dello studio;
  • retroattività della copertura della polizza assicurativa;
  • perdita di documenti;
  • diffamazione e ingiuria.
13) Quali altre polizze assicurative vanno prese in considerazione per poter svolgere con tranquillità l'attività professionale?

Per poter svolgere con tranquillità la propria attività professionale consigliamo di prendere in considerazione le seguenti polizze specificatamente studiate per i liberi professionisti:

  • Polizza multirischi degli uffici che protegge da una serie di imprevisti che possono accadere alla sede del Professionista ma non solo;
  • Cyber Risk che copre dai danni informatici e da violazione della privacy;
  • Polizza infortuni già obbligatoria per altre categorie di Professionisti;
  • Long Term Care (LTC) che copre il rischio di perdita dell'autosufficienza e la polizza Invalidità permanente da malattia (IPM).
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