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PILLOLA 9 - 23 Maggio - Assunzione di lavoratori licenziati a seguito di fallimento: sgravi contributivi e obblighi del datore di lavoro

ott 28, 2020, 13:50 by Melania Caiaffa
La Corte di Cassazione si è occupata, di recente, del tema dei benefici contributivi di cui all’art. 8 L. 223/1991 in caso di assunzione...

La Corte di Cassazione si è occupata, di recente, del tema dei benefici contributivi di cui all’art. 8 L. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori “iscritti alla lista di mobilità”. Vediamo il caso.

Il Giudice del lavoro di Alessandria respingeva l’opposizione a una cartella esattoriale concernente un credito di oltre 400.000 euro vantato dall’INPS nei confronti di una società “a seguito del disconoscimento del diritto ai benefici relativi alle assunzioni agevolate di cui alla L. 223/1991”.
La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado e la causa approdava in cassazione.

 La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12774 del 14 maggio 2019, riprendendo alcuni propri precedenti rileva come “il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. 223/1991, art. 8, commi 2 e 4, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di una procedura di mobilità ex art. 4 e 24, della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l’assunzione del personale da parte della nuova azienda risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate solo al godimento degli incentivi” pertanto tale diritto va escluso se fra le due imprese sia intervenuto un “contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento d’azienda”.

Per queste ragioni, rileva la Corte “è onere della parte che intende valersi degli sgravi fornire prova dei presupposti per la sussistenza del beneficio, poiché il diritto può essere riconosciuto solo ove si accerti che in concreto sussista una diversità oggettiva fra le due imprese.

Nel caso di specie invece tra la curatela fallimentare e la nuova società si era avuto un trasferimento d’azienda per effetto del quale “i lavoratori avevano continuato a lavorare nella stessa struttura svolgendo la stessa attività”. In tal modo “la loro messa in mobilità si era rivelata funzionale esclusivamente ad un passaggio di tutto il complesso ad una nuova proprietà, che ne aveva continuato la gestione”. Mancando pertanto la prova di una “diversità oggettiva” il ricorso veniva rigettato.

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