PILLOLA 10 - 3 Giugno - Sentenza n. 4354 del Tribunale di Roma
ott 28, 2020, 13:52
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La terza sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma ha affermato che i verbali di conciliazione sottoscritti dal lavoratore ...
La terza sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, con la sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, ha affermato che i verbali di conciliazione sottoscritti dal lavoratore in sede sindacale sono impugnabili entro il termine di cui all’art. 2113 cod. civ., laddove il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura ovvero se il rappresentante sindacale non fornisca effettiva assistenza al lavoratore.
Con la sentenza in commento, il Tribunale da un lato fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 2113 cod. civ., dall’altro conferma un orientamento consolidato giurisprudenziale. In particolare, secondo la corte di merito adito, le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale non rientrano nel disposto di cui all’ultimo comma della disposizione normativa in commento, in quanto sarebbero inoppugnabili solo quelle sottoscritte innanzi la commissione di conciliazione istituita: (i) presso la ITL territorialmente competente oppure (ii) in conformità alle disposizioni del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio stante il tenore dell’art. 412 ter cod. proc. civ.
Secondo il tribunale, in sostanza, le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale non rientrano nel disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ. se non effettuate ai sensi dell’art. 412 ter cod. proc. civ.. In realtà, quest’ultima disposizione sembrerebbe ritenersi di “chiusura” e non invece come elenco tassativo delle sedi di conciliazione. La disposizione è infatti rubricata come “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva” e prevede che “La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
A ciò si aggiunga che lo stesso articolo 2113 cod. civ. richiama l’art. 411 cod. proc. civ. che fa espresso riferimento al terzo comma alla sede sindacale come luogo ove esperire la conciliazione. Quanto invece all’impugnabilità dell’accordo per mancanza di effettiva assistenza al lavoratore, si tratta questo di un principio diverse volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, da ultimo la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006 dell’1 aprile 2019 ha riconfermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili dal lavoratore, purché l'assistenza resa dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porlo in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura.
Con la sentenza in commento, il Tribunale da un lato fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 2113 cod. civ., dall’altro conferma un orientamento consolidato giurisprudenziale. In particolare, secondo la corte di merito adito, le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale non rientrano nel disposto di cui all’ultimo comma della disposizione normativa in commento, in quanto sarebbero inoppugnabili solo quelle sottoscritte innanzi la commissione di conciliazione istituita: (i) presso la ITL territorialmente competente oppure (ii) in conformità alle disposizioni del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio stante il tenore dell’art. 412 ter cod. proc. civ.
Secondo il tribunale, in sostanza, le conciliazioni sottoscritte in sede sindacale non rientrano nel disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ. se non effettuate ai sensi dell’art. 412 ter cod. proc. civ.. In realtà, quest’ultima disposizione sembrerebbe ritenersi di “chiusura” e non invece come elenco tassativo delle sedi di conciliazione. La disposizione è infatti rubricata come “Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva” e prevede che “La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
A ciò si aggiunga che lo stesso articolo 2113 cod. civ. richiama l’art. 411 cod. proc. civ. che fa espresso riferimento al terzo comma alla sede sindacale come luogo ove esperire la conciliazione. Quanto invece all’impugnabilità dell’accordo per mancanza di effettiva assistenza al lavoratore, si tratta questo di un principio diverse volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, da ultimo la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006 dell’1 aprile 2019 ha riconfermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili dal lavoratore, purché l'assistenza resa dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porlo in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura.
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