PILLOLA CINQUE- 23 Aprile 2019 - UniEmens: rinviata a maggio 2019 la valorizzazione dell’elemento “TipoRetrMal”
ott 28, 2020, 13:44
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L'Inps ha comunicato che è rinviato al periodo di competenza del mese di maggio 2019 l’avvio dell’operatività delle nuove modalità...
L’Inps, con messaggio n. 1475 del 10 aprile 2019, ha comunicato che è rinviato al periodo di competenza del mese di maggio 2019 l’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens, mediante la valorizzazione nell’ambito del flusso UniEmens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”), del nuovo elemento “TipoRetrMal”.
L’Istituto ha chiarito inoltre che la compilazione dell’elemento a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti , cioè l’impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia.
Interpellati i referenti Inps per chiarimenti in merito all’obbligatorietà per le categorie non legate al versamento dell’aliquota che alimenta il fondo malattia.
In attesa di ulteriori approfondimenti, l’interpretazione per ora fornita dai referenti dell’Istituto, porta a ritenere che la valorizzazione 0, 1 e 2 non riguarda i dirigenti o tutte le altre categorie per le quali c’è il pagamento di un trattamento economico pieno ma non si versa l’aliquota contributiva su DM. Il messaggio n. 803\2019 , cita tra le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale in argomento, erogata con anticipazione dai datori di lavoro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,:
• operai dipendenti di aziende del settore industria;
• operai e impiegati del settore terziario e servizi;
• salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
• lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento;
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• lavoratori interinali;
• soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto;
• addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima;
• detenuti lavoratori.
L’Istituto ha chiarito inoltre che la compilazione dell’elemento a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti , cioè l’impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia.
Interpellati i referenti Inps per chiarimenti in merito all’obbligatorietà per le categorie non legate al versamento dell’aliquota che alimenta il fondo malattia.
In attesa di ulteriori approfondimenti, l’interpretazione per ora fornita dai referenti dell’Istituto, porta a ritenere che la valorizzazione 0, 1 e 2 non riguarda i dirigenti o tutte le altre categorie per le quali c’è il pagamento di un trattamento economico pieno ma non si versa l’aliquota contributiva su DM. Il messaggio n. 803\2019 , cita tra le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale in argomento, erogata con anticipazione dai datori di lavoro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,:
• operai dipendenti di aziende del settore industria;
• operai e impiegati del settore terziario e servizi;
• salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
• lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento;
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• lavoratori interinali;
• soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto;
• addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima;
• detenuti lavoratori.
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