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Pillola 31 - 22 settembre 2020 - Esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

ott 29, 2020, 10:43 by Author
L'Inps fornisce indicazioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende...

L’Inps, con circolare n. 105 del 18 settembre 2020 (allegata), fornisce indicazioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, previsto dal “Decreto Agosto” (art. 3, D.L. n. 104/2020). Con apposito successivo messaggio l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

LA MISURA

L’importo dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (al netto dei contributi (al netto dei contributi Inail, contributo fondo garanzia, Fis, 0,30% contributo a finanziamento dei fondi Interprofessionali) non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno.
Tale importo:

-           può essere fruito fino al 31 dicembre 2020

-           per un periodo massimo di quattro mesi

-          deve essere riparametrato e applicato su base mensile

-          La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.

-          Spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate

L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

LE CONDIZIONI

L’esonero può essere legittimamente chiesto dai datori di lavoro privati che:

-          abbiano  fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, nei mesi di maggio e giugno 2020

-          a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L. “Agosto”.

Sarà inoltre possibile accedere all’esonero, e fruire degli, per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18/2020:

•             in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020;

•             in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglioTale possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020. (es. spetta anche in caso di domande presentate dopo il 14 agosto per sospensioni con decorrenza ante 13 luglio fino al 29 agosto – non spetta per sospensioni con decorrenza dal 13 luglio se presentate dopo il 14 agosto).

Non possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro che non abbiano fatto accesso ad ammortizzatori sociali, nei mesi di maggio e giugno 2020, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

ULTERIORI CONDIZIONI

•             Rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006;

•             rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del Decreto “Agosto” per tutto il periodo di fruizione dell’esonero.

L’esonero necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

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