La Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020, statuisce che il nuovo termine di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Salariale (CIGO) e Assegno Ordinario, con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La nuova causale “COVID-19 Nazionale” ha di fatto modificato il termine ordinario di presentazione della domanda di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.lgs. n. 148/2015: “………la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”, tenuto conto che, in caso di presentazione oltre il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.
L’attuale sistema informativo dell’INPS tuttavia, non ha ancora recepito correttamente il nuovo termine di presentazione delle domande di CIGO e di Assegno Ordinario presentate con causale “COVID-19 Nazionale”, fornendo il seguente messaggio di allert:
Sul punto è stato interpellato l’INPS, per i provvedimenti opportuni. Ci è stato assicurato e ribadito che il nuovo termine di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Salariale (CIGO) e Assegno Ordinario, con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, prescindendo dalle segnalazioni del loro sistema.