Con riferimento alla Circolare Inps 52 del 9 aprile 2020 ed al messaggio Inps 1754 del 24 aprile 2020, si allega lo schema che riepiloga i codici e le modalità espositive da evidenziare nelle denunce UniEmens di competenza dei mesi di marzo e aprile. La scadenza della denuncia di marzo è prevista per il prossimo 30 aprile, quella di aprile per il 31 maggio 2020.
Si precisa che i codici da N966 a N971 sono da indicare tra le partite a credito della denuncia aziendale – azienda con dipendenti - esponendo l’importo pari al saldo a debito.
Per i Committenti tenuti al versamento della contribuzione alla Gestione Separata i codici da 24 a 30 sono da indicare nell’elemento CodCalamità di ciascun Collaboratore.
L’Istituto attribuirà i codici di autorizzazione sulla base delle indicazioni di cui sopra.
In data 28 aprile l’Istituto ha emanato il nuovo messaggio 1789 nel quale precisa che le denunce UniEmens dei mesi di febbraio e marzo già inviate senza l’esposizione dei suddetti codici, potranno essere modificate entro e non oltre il 20 maggio 2020 con l’invio della denuncia aziendale ed esposizione dei codici e del relativo importo. Viene precisato che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali.
Decorsa tale data, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi relativi alle denunce Uniemens dei lavoratori dipendenti sia del mese di febbraio sia del mese di marzo 2020, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.