La circolare 37 dell’INPS del 12/02/2020, al punto 3.1, fornisce indicazioni in merito alla corretta compilazione dei modelli Uniemens relativi al mese di febbraio per le aziende aventi diritto alla sospensione dei contributi ex art. 5 (aziende ubicate nei comuni della “zona rossa”) e art. 8 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator) del DL n. 9/2020. Il DL 18/2020 ha poi esteso la facoltà di omettere i versamenti contributivi anche ad altre categorie di imprese, ma nessuna circolare INPS ha indicato come compilare i modelli Uniemens in questi casi. Ci si è chiesto se il DL 18/2020 rendeva superata la circolare INPS n. 37 e quindi le indicazioni ivi fornite non fossero più valide. A precisa richiesta da parte di componenti della Commissione Lavoro ODCEC di Milano, i funzionari INPS della sede di Milano hanno fornito questa risposta:
Buongiorno,
la Circolare 37/2020 introduce l’onere di indicare l’importo dei contributi sospesi negli UniEMens di 02/2020 e 03/2020.
E’ vero che è intervenuto un decreto successivo, ma non vi sono indicazioni ulteriori che riguardano l’UniEMens.
Temo che, in assenza di tale indicazione, a fronte di un versamento inferiore al saldo il sistema generi un’inadempienza.
Inoltre, i codici di autorizzazione saranno attribuiti in automatico dall’INPS e non richiedono attività a carico dell’intermediario o dell’impresa.
In definitiva, in assenza di indicazioni successive INPS, mi atterrei a quanto indicato nella Circolare in esame e che riporto di seguito:
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici “N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”; “N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”, e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.
Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.
I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale e potranno essere visualizzati sul Cassetto previdenziale aziende.
Cordiali saluti